Ammessa la modifica dei costi della sicurezza sproporzionati ed abnormi
I chiarimenti provengono dalla sentenza del TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 1838/2024.
Ammessa la modifica dei costi della sicurezza sproporzionati ed abnormi
Ciò in ossequio al principio di buona fede e leale collaborazione
15 Aprile 2024
Va accordata la possibilità, per l’operatore economico concorrente, di modificare le voci di costo relativi ai costi di sicurezzaaziendale, in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta.
Si tratta, nella sostanza, di una modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, rispetto alle giustificazioni già fornite, sempre che resti ferma l’entità dell’offerta economica in ossequio alla regola della immodificabilità dell’offerta stessa.
Ciò soprattutto, come nel caso esaminato, quando le voci di costo siano apparse abnormi e sproporzionate.
La possibilità di operare le suddette modifiche rappresenta una modalità per dare attuazione ai principi di buona fede e leale collaborazione (art. 1, comma 2 bis, l. 241 del 1990 e, in via interpretativa, art. 5 d.lgs. n. 36 del 2023), che devono ispirare tutta la gara pubblica.
I chiarimenti provengono dalla sentenza del TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 1838/2024.
Il caso trattato
Nel caso specifico, gli oneri aziendali riguardanti la sicurezza aziendale specificati dal concorrente nell’offerta risultavano abnormemente elevati e palesemente incongrui e ciò anche rispetto alla comparazione con i costi indicati da tutti gli altri aggiudicatari del medesimo bando per i vari lotti, nonché con riferimento alle incidenze rilevate in tale settore economico.
Il RUP chiedeva, pertanto, al concorrente giustificazioni in ordine alla congruità dell’offerta presenta.
Forniti i chiarimenti, la...