GARE MEPA ED OBBLIGO DI ESPLICITARE IL COSTO DEL PERSONALE E GLI ONERI DELLA MANODOPERA
obbligo per l’operatore economico di esplicitare nell’offerta il costo del personale e gli...
GARE MEPA ED OBBLIGO DI ESPLICITARE IL COSTO DEL PERSONALE E GLI ONERI DELLA MANODOPERA
obbligo per l’operatore economico di esplicitare nell’offerta il costo del personale e gli oneri di sicurezza aziendali trova applicazione anche nelle gare svolte sul Mepa
27 Gennaio 2020
L’obbligo per l’operatore economico di esplicitare nell’offerta il costo del personale e gli oneri di sicurezza aziendali trova applicazione anche nelle gare svolte sul Mepa.
E’ quanto si ricava dalla lettura della sentenza del T.A.R. Piemonte n. 39 del 16 gennaio 2020.
Più nello specifico, i giudici hanno precisato che nell’ambito delle RDO del MEPA indette ai sensi all’art. 36, co. 2, lett. b) d.lgs. n. 50/2016 trova applicazione la disciplina prevista dall’art. 95 co. 10 del Codice relativamente all’obbligo in capo agli operatori di indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pena l’esclusione dalla gara.
I giudici proseguono, precisando, che, tuttavia, in ossequio a quanto previsto dalla Corte di Giustizia, con sentenza 2 maggio 2019, C-309/18, se le disposizioni della gara d’appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice.
Non va, altresì, sanzionata la mancata indicazione dei costi della manodopera qualora l’invito ad offrire non solo non preveda l’obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera, bensì, addirittura stabilisca un costo della manodopera fisso ed invariabile, una circostanza quest’ultima che - in assenza tra l’altro di contestazioni circa la legittimità della stessa – non determinava alcuna necessità per i concorrenti di specificare ulteriormente nella propria offerta un dato già noto alla stazione appaltante...