Il Consiglio di Stato chiarisce definitivamente l’ambito applicativo del vincolo della rotazione nelle procedure semplificate
Consiglio di Stato, sez. III, del 4 febbraio 2020 n. 875
Il Consiglio di Stato chiarisce definitivamente l’ambito applicativo del vincolo della rotazione nelle procedure semplificate
Consiglio di Stato, sez. III, del 4 febbraio 2020 n. 875
03 Marzo 2020
Con la recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, del 4 febbraio 2020 n. 875 può dirsi, probabilmente, definitivamente chiusa la questione dell’applicazione (o meno) del criterio della rotazione nel caso in cui il RUP predisponga una procedura semplificata “sostanzialmente” aperta ad ogni operatore che, in possesso dei requisiti richiesti, intenda manifestare la propria volontà di partecipare alla competizione (e quindi alla successiva fase di invito).
La pronuncia del giudice di Palazzo Spada ha rilievo, però, anche in relazione ad una importante affermazione, in specie al diritto, anche dell’appaltatore escluso, ad avere la comunicazione del provvedimento di aggiudicazione.
L’obbligo della comunicazione dell’aggiudicazione
Il giudice di primo grado (Tar Lazio, Latina, (Sezione Prima) sentenza n. 527/2019) statuiva l’irricevibilità dell’impugnazione dell’aggiudicazione efficace in quanto intervenuta dopo i 30 giorni dalla pubblicazione della relativa determinazione.
Il ricorrente, evidentemente, censura tale decisione trovando “accoglienza” nella riflessione del giudice d’appello.
Il Consiglio di Stato, infatti, rammenta che “il dato normativo evincibile dalla disposizioni in materia di termini per l’impugnazione dei provvedimenti concernenti le procedure di affidamento fa coincidere espressamente il dies a quo dell’impugnazione con la comunicazione individuale dell’atto di aggiudicazione al partecipante escluso che abbia già impugnato il provvedimento di esclusione o sia in termini per farlo”.
Il ragionamento svolto dal primo giudice – si legge in sentenza - si rivela errato sotto un duplice profilo.
Sotto il primo profilo, la prima affermazione – del giudice di primo grado - che in appello non viene condivisa è quella secondo cui “essendo stata la ricorrente esclusa dalla procedura non” avrebbe potuto essere “destinataria della comunicazione personale dell’aggiudicazione definitiva”.
Ulteriore profilo ha riguardo al dato normativo: infatti detta statuizione deve ritenersi non corretta e “antitetica sia rispetto al testo della norma (art. 76 co. 5 del D.lgs. n. 50\2016) sia rispetto alla sua ratio, posto che proprio l’offerente escluso dalla gara ha interesse a impugnare il provvedimento di aggiudicazione e, quindi, ad esserne informato”.
Questa conclusione è rinvenibile anche con riferimento al pregresso codice degli appalti (decreto legislativo 163/2006).
Anche l’orientamento giurisprudenziale attuale ha – senza dubbio – affermato che “nelle gare pubbliche la pubblicazione della delibera (nda determinazione) di aggiudicazione di per sé sola non...