Il ribasso dei costi della manodopera è ammesso solo in via indiretta
sentenza del T.A.R. 14 ottobre 2024, n. 673.
Il ribasso dei costi della manodopera è ammesso solo in via indiretta
Una pronuncia in contrasto con l’orientamento che si sta consolidando
11 Novembre 2024
Nonostante una considerevole giurisprudenza abbia ormai affermato che sia ammesso il ribasso effettuato sulla base d’asta che ingloba anche i costi del personale, assistiamo ancora a pronunce giurisprudenziali di segno contrario.
Ne è un esempio la recente sentenza del T.A.R. 14 ottobre 2024, n. 673.
Il caso oggetto d’esame
Una stazione appaltante aveva bandito una procedura negoziata per l’affidamento di lavori stradali.
Un concorrente aveva impugnato gli atti della procedura chiedendo l’annullamento dell’aggiudicazione e la declaratoria di inefficacia del contratto.
L’impresa aveva sollevato molteplici censure, tra le quali figurava l’errata applicazione della disposizione di cui all’art. 41, co. 14 del Codice inerente lo scorporo del costo della manodopera.
Il comma 14 del citato articolo così dispone:
“14. Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.”
L’impresa, facendo leva sulla corrente giurisprudenziale che ritiene corretta la ribassabilità della base d’asta comprensiva del costo del personale, aveva offerto un prezzo più basso, riducendo il costo della manodopera quantificato dalla stazione appaltante; l’impresa aveva ritenuto legittimo il ribasso poiché l’art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023 consentirebbe di diminuire gli oneri della manodopera, dimostrando di possedere una più efficiente organizzazione aziendale, con conseguente nullità delle clausole della lex specialis portanti il divieto di ribasso del costo del lavoro.
La decisone del Collegio
I giudici hanno aderito alla interpretazione della disposizione di cui al comma 14 dell’art. 41 secondo cui, in stretta adesione alla littera legis, gli oneri della manodopera quantificati dalla stazione appaltante non sono direttamente ribassabili in quanto vanno scorporati dalla base d’asta da assoggettare a ribasso.
Pertanto, ai fini dell’aggiudicazione rileva esclusivamente la percentuale di ribasso riferita all’importo dei lavori o dei servizi da appaltare, al netto dei costi del lavoro e della sicurezza (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 8 febbraio 2024, nn. 119-120; T.A.R. Campania, Salerno, 11 gennaio 2024, n. 147).
Resta inteso, che, in virtù di quanto previsto dall’art. 41, comma 14 del Codice, nel caso in cui l’operatore economico disponga di un’organizzazione aziendale particolarmente efficiente, che gli consenta di abbattere i costi della manodopera, questi ultimi possono essere diminuiti in via indiretta e riflessa, ossia offrendo un più elevato ribasso sull’importo dei lavori o dei servizi oggetto della commessa.
In altre parole, la formulazione del ribasso è consentita esclusivamente sul valore dell’appalto al netto della manodopera stimata dalla stazione appaltante (e al netto degli oneri di sicurezza), ma il concorrente ha la facoltà di ridurre indirettamente i costi del lavoro aumentando la percentuale di sconto praticata sulla componente direttamente ribassabile.
Naturalmente, i minori costi della manodopera che l’operatore ritiene di sopportare in concreto vanno specificati nell’offerta economica, ai sensi dell’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023, nonché giustificati mediante la dimostrazione della propria efficienza aziendale.
Secondo i giudici, una differente interpretazione della norma condurrebbe alla sostanziale abrogazione della prescrizione dell’art. 41, comma 14, sulla non diretta ribassabilità della manodopera, ponendosi, oltretutto, in contrasto con il criterio direttivo enunciato nella legge delega (ossia che “i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso”: cfr. art. 1, comma 2, lett. t della legge n. 78/2022).
Osservazioni