30 Dicembre 2019
Deve ritenersi mezzo idoneo per comunicare la citata proroga del termine, l’utilizzo dell’avviso sul portale telematico d’acquisto.
Lo ha stabilito il T.A.R. Roma, sez. III quater con la sentenza 11 dicembre 2019, n. 14210.
Nel caso esaminato, una stazione appaltante aveva attivato una procedura telematica per l’affidamento di un appalto per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
L’esito della gara era stato oggetto d’impugnazione poiché, secondo la ricorrente vi sarebbe stata la violazione art. 79 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, nella parte in cui la stazione appaltante avrebbe disposto la proroga del termine di presentazione delle offerte pur in assenza di un concreto ed effettivo malfunzionamento del sistema informatico. Di qui la tardività della offerta presentata dall’aggiudicataria, la quale si sarebbe giovata di una proroga del termine ritenuta illegittima dalla stessa ricorrente.
Inoltre, vi sarebbe stata la violazione art. 79 del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche nella parte in cui la comunicazione della suddetta proroga del termine di presentazione delle offerte sarebbe avvenuta solamente sul portale telematico riservato alla gara dalla stazione appaltante e non anche mediante posta elettronica certificata (oppure nella apposita “area comunicazioni di gara”).
I giudici, tuttavia, non hanno condiviso le doglianze, ritenendo legittimo l’operato della stazione appaltante nella parte in cui, rilevando un malfunzionamento del sistema informatico...