MANCATA OSTENSIONE DI UN PREGRESSO ILLECITO
TAR Campania, Napoli, sez. VII, sentenza 14 gennaio 2020 n. 168
MANCATA OSTENSIONE DI UN PREGRESSO ILLECITO
TAR Campania, Napoli, sez. VII, sentenza 14 gennaio 2020 n. 168
20 Gennaio 2020
La mancata ostensione di un precedente illecito assume rilevanza, ai fini dell’esclusione da una gara, non automaticamente, ma solo previo apprezzamento da parte della stazione appaltante, la quale è chiamata a valutare la consistenza del fatto omesso.
Lo ha stabilito il TAR Campania, Napoli, sez. VII, sentenza 14 gennaio 2020 n. 168.
In tempi recenti la giurisprudenza ha fornito una nuova interpretazione in merito al precedente orientamento che imponeva agli operatori economici di portare a conoscenza della stazione appaltante tutte le informazioni relative alle proprie vicende professionali, anche non costituenti cause tipizzate di esclusione.
Nello specifico, la giurisprudenza tradizionale ha sempre richiamato i c.d. obblighi informativi, in particolare quelli di cui alla lettera c- bis) ed alla lettera f - bis), i quali sono posti a carico dell’operatore economico per consentire alla stazione appaltante un’adeguata e ponderata valutazione sull’affidabilità e sull’integrità del medesimo.
Il nuovo indirizzo giurisprudenziale ha, invece, individuati limiti di operatività di un siffatto generalizzato obbligo dichiarativo, dato che l’ampia interpretazione anzidetta potrebbe rilevarsi eccessivamente onerosa per gli operatori economici imponendo loro di ripercorrere a beneficio della stazione appaltante vicende professionali ampiamente datate o, comunque, del tutto insignificanti nel contesto della vita professionale di una impresa.
La giurisprudenza più recente si è orientata nel ritenere che “la mancata ostensione di un pregresso illecito è rilevante...