MEPA E CLUSOLA DI TERRITORIALITA’
Non è illegittima la clausola di localizzazione territoriale di un’impresa ove essa non includa...
MEPA E CLUSOLA DI TERRITORIALITA’
Non è illegittima la clausola di localizzazione territoriale di un’impresa ove essa non includa ambiti territoriali infracomunali o comunque significativamente ristetti, bensì il territorio di tre regioni.
29 Ottobre 2019
Non è illegittima la clausola di localizzazione territoriale di un’impresa ove essa non includa ambiti territoriali infracomunali o comunque significativamente ristetti, bensì il territorio di tre regioni.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, sez. III, nell’ordinanza 18 ottobre 2019, n. 5290.
Si tratta, evidentemente, di una specifica modalità di intendere il criterio della localizzazione territoriale delle imprese concorrenti (di per sé vietato, secondo la giurisprudenza prevalente, perché limitativo della concorrenza) partecipanti ad una gara d’appalto.
La questione esaminata riguardava una gara svolta sul MePa per l’affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti sanitari mediante termodistruzione prodotti presso le sedi di un’Azienda sanitaria.
Un concorrente aveva contestato l’operato della commissione proponendo varie censure tra le quali la c.d. clausola di territorialità contenuta nel disciplinare di gara invocando un indirizzo giurisprudenziale formatosi in relazione a clausole di contenuto analogo aventi ad oggetto ambiti territoriali infracomunali o comunque significativamente ristretti, laddove nel caso di specie l’ambito territoriale (delimitato dall’allegato A) includeva il territorio di tre regioni, sicché la clausola censurata appariva non irragionevole, secondo gli stessi criteri indicati dalle sentenze della V Sezione del Consiglio di Stato n. 2238/2017 e n. 605/2019, anche in relazione all’oggetto specifico dell’appalto (il solo smaltimento dei rifiuti).
E’, a questo punto, rilevante comprendere come i giudici abbiano ritenuto non illegittima la clausola di territorialità e ciò è possibile mediante un esame di una delle pronunce sopra indicate, nelle quali l’illegittimità è stata dichiarata perché la clausola è stata ritenuta sproporzionata.
Nella sentenza del Consiglio di Stato n. 605/2019 veniva in rilievo un appalto per il servizio di riparazione, manutenzione e revisione dei mezzi comunali.
L’appellante aveva contestato le previsioni della lex specialis della procedura sotto vari profili, tra i quali la prescritta clausola di territorialità.
Il ricorrente lamentava che la previsione della clausola di territorialità avrebbe introdotto una causa di esclusione non prevista dalla legge e, per come in concreto articolata nella lex specialis, sarebbe stata altresì fortemente limitativa della concorrenza in quanto, restringendo l’ammissione in gara alle sole imprese in possesso di un’officina avente sede operativa nel territorio comunale, avrebbe penalizzato di fatto le imprese non locali (le quali, ai soli fini della partecipazione, avrebbero dovuto dotarsi di un’officina con sede operativa nel territorio comunale) e avrebbe avvantaggiato invece quelle locali (già in possesso del requisito) in aperta violazione del principio della par condicio competitorum.