REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE ED ESCLUSIONE DALLE GARE
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza 15 novembre 2019 n. 7846.
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE ED ESCLUSIONE DALLE GARE
L’assenza del requisito di iscrizione nel registro della Camera di commercio riferito all’attività oggetto dell’appalto determina la legittima esclusione del concorrente dalla gara.
02 Dicembre 2019
L’assenza del requisito di iscrizione nel registro della Camera di commercio riferito all’attività oggetto dell’appalto determina la legittima esclusione del concorrente dalla gara.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza 15 novembre 2019 n. 7846.
Nella sentenza i giudici hanno sottolineato come l’idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) del Codice, va anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara di cui alle successive lettere b) e c) del medesimo comma.
Il Consiglio di Stato ha sottolineato che l’utilità sostanziale dell’idoneità professionale è infatti quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico.
Conseguentemente, si è desunta la necessità di una congruenza o corrispondenza contenutistica, tendenzialmente completa, tra le risultanze descrittive della professionalità dell’impresa, come riportate nell’iscrizione alla Camera di Commercio, e l’oggetto del contratto d’appalto, evincibile dal complesso di prestazioni in esso previste: l’oggetto sociale viene così inteso come la “misura” della capacità di agire della persona giuridica, la quale può validamente acquisire diritti ed assumere obblighi solo per le attività comprese nello stesso, come riportate nel certificato camerale
Se, quindi, un bando di gara richiede il possesso di una determinata qualificazione dell’attività e l’indicazione nel certificato camerale dell’attività stessa, quest’ultima va intesa in senso strumentale e funzionale all’accertamento del possesso effettivo del requisito soggettivo di esperienza e fatturato, costituente il requisito di interesse sostanziale della stazione appaltante: pertanto, sebbene eventuali imprecisioni della descrizione dell’attività risultanti dal certificato camerale non possono determinare l’esclusione della concorrente che ha dimostrato l’effettivo possesso dei requisiti soggettivi di esperienza e qualificazione richiesti dal bando, nondimeno non può ritenersi irragionevole o illogica la previsione della legge di gara che richieda l’iscrizione alla CCIAA per l’attività oggetto dell’appalto, poiché tale iscrizione è...