Micro appalti (importo inferiore ai 5 mila euro) e obbligo di utilizzare le piattaforme (per il momento anche non certificate)
Micro appalti (importo inferiore ai 5 mila euro) e obbligo di utilizzare le piattaforme (per il momento anche non certificate)
Sembra interessante, ed opportuno, ritornare sulla questione dei micro affidamenti (di importo inferiore ai 5mila euro) in particolare dopo la comunicazione del presidente dell’ANAC del 10 gennaio e le chiare successive FAQ della stessa autorità anticorruzione che confermano la necessità di digitalizzare (uso di piattaforme di approvvigionamento per il momento anche non certificate) per i micro acquisti.
19 Febbraio 2024
Breve ricostruzione del problema
E’ bene annotare che la questione veniva già chiarita (oltre che dalle norme codicistiche) dal MIT con il parere n. 2196/2023.
All’ufficio di supporto viene chiesto “un chiarimento circa questoaspetto: gli strumenti telematici a cui si fa riferimento sono obbligatoriamentesistemi di negoziazione elettronici come MEPA o equivalenti regionali (es. StartRegione Toscana)? O è sufficiente che tutti gli scambi e le comunicazioniavvengano ad esempio via PEC? Dovendo urgentemente affidare un serviziospecifico ad un soggetto non iscritto a nessuna di queste piattaforme ci chiediamose sia regolare procedere con affidamento diretto e scambio di atti ecomunicazioni via PEC senza effettuare la procedura su Mepa o simili. L’importoè inferiore ai 5000 euro, pertanto sarebbe rispettata normativa che obbliga ilricorso a Mepa o simili solo sopra i 5000 euro, inoltre la prestazione in oggetto èmolto specifica e non presente su alcun catalogo Mepa o simili”.
Da qui il riscontro dell’ufficio legale secondo cui “occorre considerare che nel nuovo codice deicontratti, all’art. 25 è stato previsto, dal primo gennaio 2024, l’obbligo per lestazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme diapprovvigionamento digitale per svolgere tutte le procedure di affidamento e diesecuzione dei contratti pubblici, piattaforme certificate secondo le regoletecniche di cui all’articolo 26. Pertanto, pur considerando che nel caso concretosi tratta di affidare una servizio di importo inferiore a 5.000 euro, la risposta alsecondo quesito è negativa. Si ricorda che anche per gli affidamenti in oggettovale il rispetto dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I ed in particolare ilprincipio di cui all’art. 2 (principio della fiducia) e di cui ai commi 4, 5, e 6 dell’art.14. In particolare, quest’ultimo comma 6 dispone che “un appalto non può esserefrazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cuiragioni oggettive lo giustifichino”.
L’intervento dell’ANAC
L’ANAC, grazie al comunicato del 10 gennaio 2024, ha messo a disposizione delle stazioni appaltanti che avessero problemi con le (proprie o altrui) piattaforme di approvvigionamento di utilizzare un “applicativo” per acquisire il CIG e soddisfare l’obbligo delle informazioni da trasmettere alla banca dati dei contratti.
In nessun caso, proprio come ha specificato il MIT ha inteso introdurre delle deroghe all’obbligo di utilizzo delle piattaforme di approvionamento. In pratica la deroga della legge 296/2006 – per cui al di sotto dei 5 mila euro era possibile “sfuggire” al mercato elettronico dal 1° gennaio è inapplicabile.
Questo emerge da due FAQ della stessa autorità anticorruzione che sotto si riportano:
- FAQ A7
“ gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro sono assoggettati agli obblighi di digitalizzazione. Fino al 30/9/2024 per detti acquisti è possibile utilizzare l'interfaccia web messa...