ECONOMO E GIUDIZIO DI CONTO alla luce della sentenza della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale Campania n. 273/2025
artt. 137 e segg. D.Lgs. n. 174/2016
ECONOMO E GIUDIZIO DI CONTO alla luce della sentenza della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale Campania n. 273/2025
a cura di Adelia Mazzi
22 Aprile 2025
Il giudizio di conto, regolato dagli artt. 137 e segg. D.Lgs. n. 174/2016, ha ad oggetto la gestione dell'agente contabile, e la sentenza della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale Campania n. 273/2025 va a determinare il corretto rapporto di debito/credito fra l’agente contabile medesimo e l'ente pubblico, andando ad accertare l’obiettivo della regolarità della gestione.
La Corte puntualizza che la gestione economale ha una serie di specifici caratteri distintivi, come in più occasioni ricordato dalla giurisprudenza contabile (cfr., ex plurimis, Sez. Giur Sicilia sent. n. 640/2022). Si tratta, in particolare, di una gestione di cassa in regime di anticipazione, per cui l’economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione e nel conto giudiziale deve dimostrare la regolarità dei pagamenti eseguiti, in stretta correlazione agli scopi per i quali sono state disposte le anticipazioni, le quali vengono conferite in un importo annuo complessivo determinato con l'atto di approvazione del bilancio di previsione in funzione dei compiti e delle incombenze assegnati all'Economo ed alla relativa cassa economale, con mandati di pagamento su apposito capitolo in uscita delle partite di giro e per importi non superiori alle occorrenze del trimestre; di norma, infatti, con cadenza trimestrale l’economo presenta un rendiconto amministrativo delle spese sostenute al fine sia del discarico amministrativo che della reintegrazione dei fondi per la ricostituzione dell’anticipazione, la quale comunque, deve rimanere nei limiti del tetto massimo spendibile.
Al termine dell’esercizio, qualora siano residuati fondi, l’economo provvede al loro versamento in tesoreria; in caso contrario, viene emesso mandato a saldo per credito a favore dell’economo. Ciò significa che la gestione deve chiudere in pareggio, non essendo possibile la formazione di residui attivi o passivi. Ultimo adempimento della gestione economale è la restituzione delle anticipazioni del fondo economale ricevute nel corso dell’esercizio che, essendo state conferite dal tesoriere come mandati su apposito capitolo in uscita delle partite di giro, vengono restituite a fine esercizio come reversali sul medesimo capitolo ma in entrata.
Con riferimento al profilo stretta filo strettamente contabile è stato evidenziato che le esigenze di speditezza si riflettono sul procedimento di spesa economale, caratterizzato da una sorta di inversione della procedura ordinaria; la gestione in esame, infatti, è connotata dall’anticipazione della spesa, in deroga all’ordine cronologico delle fasi dell’ordinario procedimento di assunzione delle spese delle PP.AA. Mentre, invero, quest’ultimo inizia con l’impegno sul corrispondente capitolo di bilancio e termina con il pagamento, la spesa economale inizia con un pagamento disposto direttamente dall’agente contabile (nei limiti delle disponibilità assegnategli e della capienza del relativo capitolo) che viene poi verificato dal responsabile del servizio finanziario con l’imputazione ai capitoli di riferimento e la riconduzione all’impegno originariamente assunto con lo stanziamento sul fondo economale.
Ancor più in dettaglio, l'Economo, che avendo il maneggio di denaro dell’ente di riferimento assume la qualifica cd. di agente contabile a denaro, procede al rimborso della spesa effettuata dai singoli Servizi/Settori che preventivamente ne abbiano fatto richiesta ed ottenuto il nulla osta a procedere; prima, però, di effettuare ogni singolo rimborso di spesa, l’Economo deve assicurarsi che lo stesso trovi capienza nella disponibilità risultante nel competente impegno di spesa e che valgano ai fini del rimborso i singoli giustificativi contabili (scontrino fiscale, ricevuta fiscale o altra modalità semplificata di certificazione specificatamente prevista), essendo personalmente responsabile dei valori ricevuti in custodia e delle somme riscosse o ricevute in anticipazione, sino a che non ne abbia ottenuto regolare discarico.
Le spese economali costituiscono una deroga rispetto alla programmazione degli acquisti perché sono, in linea di massima, dirette a fronteggiare esigenze impreviste inerenti alle attrezzature e al materiale di consumo occorrente per il loro funzionamento; l’esistenza della gestione di spese c.d. “economali”, per acquisti di beni di entità limitata che importano urgenza di liquidazione, con una procedura definibile come “semplificata” rispetto a quella ordinaria, trova giustificazione nell’esigenza di consentire alle amministrazioni pubbliche di far fronte, con immediatezza, a quelle spese necessarie per il funzionamento degli uffici, per l’effettuazione delle quali il ricorso all’ordinaria procedura, costituirebbe un ostacolo al buon andamento dell’azione amministrativa.
Negli enti pubblici possono certamente prevedersi discipline differenziate delle spese effettuabili tramite i cassieri economali in ragione di esigenze peculiari per garantire il funzionamento di servizi od uffici, ma rimane sempre la caratteristica della non programmabilità ed imprevedibilità delle spese effettuate per il loro tramite Il quadro normativo di riferimento della gestione della cassa economale degli enti locali è rinvenibile nel T.U.E.L. (d.lgs. 267/2000) negli artt.: 93 commi 1, 2 e 3; 152; 153 comma 7; 164 comma 1; 181 commi 2 e 3;191 comma 2; 223 comma 1; 230 comma 4; 233.
Il Servizio di Economato gestisce (secondo l’art. 153 comma 7 del T.U.E.L.) la cassa delle spese degli Uffici di ente di non rilevante ammontare.
Ulteriori attività attribuite di norma al Servizio di Economato ineriscono la gestione: dei beni mobili depositati nei magazzini dell’Ente; dell’autoparco; del servizio di foto-riproduzione e stampa; di altri servizi attribuiti da direttive interne o dal Regolamento dell’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi. Presso l’Istituto di Credito che gestisce la Tesoreria è istituito apposito conto corrente per la gestione della cassa economale; in esso confluiscono le anticipazioni, i mandati emessi dal Servizio Finanziario a reintegro delle spese minute e urgenti e di quelle di missione o trasferta.
Ma nel conto reso, la Corte rileva, non sono riportati gli estremi delle deliberazioni di discarico, gli estremi dei mandati per la costituzione dell’anticipazione ricevuta e dell’eventuale reintegro unitamente ai relativi importi, gli estremi dei buoni economali e i relativi importi per ciascun mese, l’importo della restituzione dell’anticipazione residuata, con i relativi estremi della reversale d’incasso. Il conto, quindi, non risulta contenere gli elementi essenziali della gestione dell’agente contabile, anche in violazione di quanto disposto nel Regolamento di Contabilità.
il conto depositato non risulta corredato della relazione degli organi di controllo interno prevista dal comma 2 dell’articolo 139 C.G.C., che è preordinata a “dare conto dell’attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell’ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un’alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali...