I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul trattamento accessorio nella PA e l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 15% con la risposta n. 186/2026
Agenzia delle Entrate risposta n. 186 del 16 ottobre 2026
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul trattamento accessorio nella PA e l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 15% con la risposta n. 186/2026
a cura di Pierluigi Tessaro
02 Novembre 2026
Con la risposta n. 186 del 16 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sull'applicazione dell'imposta sostitutiva del 15% prevista per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni.
In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha dato indicazioni sulle modalità di verifica del requisito reddituale di 50.000 euro, sul funzionamento del limite annuo di 800 euro agevolabile e sul rapporto tra il nuovo regime agevolato e la tassazione separata prevista dall'art. 17 del TUIR.
La disciplina normativa trova fondamento nell'art. 1, comma 237, della legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), che ha introdotto, limitatamente al periodo d'imposta 2026, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, applicabile ai compensi corrisposti a titolo di trattamento economico accessorio al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni.
L'agevolazione riguarda il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, compreso quello in regime di diritto pubblico.
Restano esclusi il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, già destinatario della disciplina di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 95/2017; per il personale del Servizio sanitario nazionale, il beneficio si cumula con le misure specifiche già previste.
L'accesso al beneficio è subordinato al possesso di uno specifico requisito reddituale: il lavoratore non deve superare il limite di 50.000 euro di reddito.
La risposta dell'Agenzia delle Entrate conferma quanto già chiarito con la precedente risposta all’interpello n. 173/2026 in merito al periodo d’imposta di riferimento per la verifica della soglia reddituale.
La verifica del limite di reddito deve essere effettuata in relazione ai redditi di lavoro dipendente percepiti nel corso del periodo d'imposta 2026.
Ai fini del raggiungimento della soglia di 50.000 euro rilevano:
- i redditi di lavoro dipendente percepiti nell'anno, anche se derivanti da più rapporti di lavoro;
- le pensioni di qualsiasi genere;
- gli assegni di cui all'art. 49, comma 2, del TUIR, indicati dalla normativa fiscale come redditi di lavoro dipendente.
L'Agenzia precisa, invece, che in questo contesto non rientrano i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente disciplinati dall'art. 50 del TUIR, in quanto non richiamati dalla norma agevolativa.
Pertanto, tali redditi rimangono esclusi dal computo del limite di 50.000 euro.
La precisazione assume particolare rilevanza applicativa, poiché delimita con maggiore certezza il perimetro dei redditi da considerare ai fini della verifica del requisito di accesso al beneficio fiscale.
L'agevolazione trova applicazione sui compensi per il trattamento economico accessorio erogati nel corso del 2026 entro il limite complessivo annuo di 800 euro di imponibile agevolabile.
Qualora l'ammontare dei compensi accessori ecceda tale soglia, la parte eccedente non beneficia dell'imposta sostitutiva e resta assoggettata al regime ordinario di tassazione fiscale e alle relative addizionali.
L'Agenzia chiarisce, inoltre, che il superamento del limite non determina la perdita dell'agevolazione sull'intero importo erogato.
In particolare:
- la quota fino a 800 euro continua ad essere...








