IL CONTO ANNUALE DEL PERSONALE DEL 2024
l’applicazione della possibilità di incremento del tetto del salario accessorio del 2016.
IL CONTO ANNUALE DEL PERSONALE DEL 2024
a cura di Arturo Bianco
24 Giugno 2025
Sono poche le novità contenute nel conto annuale del 2024, che le amministrazioni devono trasmettere alla Ragioneria Generale dello Stato in modalità telematica tramite SICO entro il prossimo 15 luglio. Novità significative saranno contenute nel conto annuale del prossimo anno per l’applicazione della possibilità di incremento del tetto del salario accessorio del 2016.
Il contenuto del conto annuale del personale che tutte le amministrazioni pubbliche devono trasmettere alla Ragioneria Generale dello Stato, tramite il SICO entro il prossimo 15 luglio, è rimasto sostanzialmente invariato, in particolare per le amministrazioni locali e regionali, rispetto allo scorso anno. E’ quanto viene illustrato nella circolare della RGS n. 18 del 19 giugno “Il Conto annuale 2024-rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”. Essa è stata emanata avendo acquisito il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica e contiene anche le informazioni necessarie al censimento del personale degli enti locali del Ministero dell’Interno. Si deve preannunciare fin da ora che, in seguito alle novità contenute nella legge n. 69/2025, di conversione del d.l. n. 25/2025, il conto annuale del 2025, da trasmettere nell’anno 2026, conterrà numerosi cambiamenti per potere censire la utilizzazione della possibilità di incremento del tetto del salario accessorio del 2016.
Il termine per la trasmissione della circolare è assai breve, sostanzialmente è la metà rispetto agli anni precedenti: appare probabile un rinvio della scadenza a dopo l’estate.
LA CONCRETA APPLICAZIONE
Tutte le amministrazioni pubbliche devono nominare il responsabile del procedimento, che è chiamato a firmare la compilazione dei modelli e che svolge il compito di referente. Come per gli anni passati i revisori dei conti continuano a dovere dare corso alla certificazione dei dati trasmessi e, quindi, alla loro verifica.
La mancata trasmissione del conto annuale, previa diffida anche da parte del Prefetto, è sanzionata pecuniariamente.
La trasmissione sarà certificata solamente se nei dati trasmessi non saranno presenze incongruenze e/o squadrature, che -come per il passato- vengono rilevate automaticamente al momento della trasmissione.
Per gli enti del comparto delle funzioni locali e regionali le uniche novità di rilievo sono contenute nelle tabelle 11 e 12. In quella numero 11, che si occupa della rilevazione delle assenze, viene introdotta la distinzione in quelle per malattia tra le assoggettate a ritenuta e le non assoggettate a ritenuta, che ricordiamo essere soprattutto i ricoveri, le terapie salvavita e gli infortuni sul lavoro. Nella tabella 12, che contiene gli “oneri annui per voci retributive a carattere stipendiali corrisposte al personale in servizio”, ci viene detto che in essa “è presente la voce retributiva denominata “Differenziale stipendiale maturato” (voce cod. A033) nella quale va registrato il valore complessivo del differenziale di cui all’articolo 78, comma 3, lettera b) del CCNL 2019-2021. Il differenziale stipendiale maturato, relativo alle posizioni economiche in godimento derivanti dall’istituto delle progressioni economiche, è determinato dalla differenza tra il nuovo stipendio tabellare e la posizione economica rivestita al momento dell’entrata in vigore del CCNL 2019-2021. Nella colonna “Stipendio” vanno inseriti i soli valori stipendiali previsti dalla Tabella G del CCNL 2019-2021 “Stipendi tabellari delle Aree”. Per le categorie di personale, dunque, in tale colonna va riportata esclusivamente la spesa per stipendio tabellare mentre nella colonna denominata “differenziale stipendiale / economico di professionalità” (voce cod. A034) va registrato il valore...