18 Nov
2019

ONERI A CARICO DEL COMUNE PER SPESE DI SOSTEGNO A MADRI E MINORI SOLO IN PRESENZA DI SPESE NON PERMANENTI

L’utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese “relative a collocamento di minori e madre degli stessi”, è possibile ove la modulazione degli oneri a carico del comune si sostanzi in concreto in “spese non permanenti

L’utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese “relative a collocamento di minori e madre degli stessi”, è possibile, ex art. 187, c. 2 lett. d), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove la modulazione degli oneri a carico del comune si sostanzi in concreto in “spese non permanenti”.

Lo ha stabilito la Corte dei conti sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia con la Deliberazione n. 367 del 25 settembre 2019.

Nel caso esaminato dalla Corte, un Comune aveva richiesto un parere “circa la possibilità di utilizzare l’avanzo di amministrazione per la quota libera da vincoli, per il finanziamento delle spese relative al collocamento di minori, e di minori e madre degli stessi qualora disposto, a seguito del decreto del tribunale dei minori”.

La Corte ha rilevato che il quesito in esame pone il problema della correlazione tra l’utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione libero e la tipologia di spesa relativa al collocamento dei minori a seguito di decreto del Tribunale. Ciò in connessione con l’art. 187 del TUEL che, alla lettera d) del comma 2, indica le “spese correnti a carattere non permanente” tra le possibilità di utilizzo con variazione di bilancio. Il comma richiamato indica un ordine di priorità che colloca la tipologia in esame al penultimo posto, dopo i debiti fuori bilancio (DFB), la salvaguardia e gli investimenti e prima dell’estinzione anticipata dei prestiti.

La ratio della norma tende, in altre parole, a indirizzare prioritariamente le eventuali eccedenze derivanti da una gestione virtuosa del bilancio al consolidamento del suo equilibrio (assorbimento degli eventuali squilibri infra-annuali) e allo sviluppo (investimenti). In subordine si prevede anche la possibilità che l’autonomia dell’ente si indirizzi sulla attivazione di spese correnti temporanee e sul rimborso anticipato di precedenti investimenti.

Il punto cruciale del quesito consiste quindi nella natura da assegnare alla tipologia di spese relative al collocamento dei minori, in seguito a decreti del tribunale, ovvero alla congruenza con la lettera d) del richiamato comma 2 dell’art. 187 del TUEL.

Per inquadrare la questione la Corte ha ritenuto necessario un breve richiamo delle norme che regolano l’assegnazione dei minori e i relativi oneri. Sul tema è intervenuta la Sezione Molise con deliberazione 2 del 2016, richiamando la Parte III del R.D.L. 20 luglio 1934, n.1404, avente ad oggetto “Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni”.

In particolare, ai sensi dell’art.25 del R.D.L. citato, rubricato “Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere”, “Quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, il procuratore della Repubblica, l'ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza, possono riferire i fatti al Tribunale per i minorenni, il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all'uopo designato dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del minore, e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure:

1) affidamento del minore al servizio sociale minorile;

2)collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico”.

Il provvedimento è deliberato in Camera di consiglio con l'intervento del minore, dell'esercente la patria potestà o la tutela, sentito il pubblico ministero.

Nel procedimento è consentita l'assistenza del difensore.

Le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi dall'Erario, sono a carico dei genitori.

In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare tali rette gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente.

Alla luce del richiamato dettato normativo, pertanto, come rileva la Sezione Molise, "le spese per il collocamento del minore presso una comunità terapeutica, in applicazione dell'ultimo capoverso dell'articolo richiamato, sono a carico della famiglia di appartenenza, sebbene debbano essere anticipate dal Comune".

Trattasi peraltro di anticipazione in senso atecnico, distinto dalla configurazione contabile che questa fattispecie assume nel diritto contabile, dove normalmente si configura come un'apertura di credito a titolo oneroso e a breve-brevissimo termine (massimo 12 mesi) per soddisfare il fabbisogno momentaneo di liquidità. Nel caso in esame, invece, la situazione è quella per cui il solvens(comune), dopo avere effettuato il pagamento, esercita il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario (la famiglia del minore), secondo quanto disposto dal codice civile.

Del resto, conformemente a quanto rilevato dalla Corte di Cassazione, Sezione I, con sentenza n.22678 dell'8 novembre 2010, la regola di cui al citato art.25, fatta salva la sola eccezione data dallo stato di indigenza della famiglia, tale situazione non potrebbe essere derogata nemmeno da parte dell'autorità giudiziaria con espressa previsione contraria, non potendo questa trovare causa nel "compito di assistenza che grava sui Comuni".

In applicazione delle dette coordinate, ha concluso la Corte, "spetta dunque al Comune anticipare le spese anzidette, salvo rivalersi nei confronti dei genitori del minore che, in quanto unici obbligati, saranno tenuti all'integrale rimborso. A tale regola potrebbe fare eccezione, su previsione giurisdizionale, la sola ipotesi in cui la famiglia di appartenenza versi in uno stato di indigenza tale da non essere in grado di contribuire totalmente o parzialmente al pagamento delle rette di mantenimento presso la struttura individuata".

Si aggiunge inoltre che nell'esercizio della propria discrezionalità, l'ente è tenuto ad assicurare le attività che il legislatore impone in termini cogenti all'amministrazione, come nel caso in esame, prioritariamente rispetto ad altre funzioni e prestazioni la cui latitudine va contemperata in base alle risorse finanziarie disponibili, in ossequio a criteri di prudente ed oculata programmazione ed alla disciplina normativa sugli equilibri di bilancio (certa è "la competenza del comune nella materia dell'assistenza sociale, nella quale si inquadra la spesa in esame", così anche la deliberazione della sezione Lazio 83/2019).

La Corte ha rammentato, infine, che l'alimentazione in sede di bilancio di previsione di un adeguato fondo per le spese impreviste è disposto proprio per fronteggiare eventi "non prevedibili".

Dal suesposto quadro normativo e giurisprudenziale discende che le spese indicate nella richiesta del parere in esame “relative a collocamento di minori e madre degli stessi”, configurabili quali “spese impreviste”, hanno carattere permanente o meno a seconda della modulazione degli oneri a carico del Comune e segnatamente a seconda degli elementi che caratterizzano la fattispecie concreta, elementi, questi, non conosciuti né conoscibili dalla Corte in sede di attività consultiva.

A parere della Corte, spetta quindi al comune, nell’esercizio della sua autonomia finanziaria, verificare che l’applicazione annuale dell’avanzo libero si sostanzi, in particolare nei casi che si protraggono per più esercizi finanziari, nella copertura di una spesa corrispondete alla lettera d) del richiamato art. 187 TUEL.

Per Tali ragioni, l’utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese “relative a collocamento di minori e madre degli stessi”, è possibile, ex art. 187, c. 2 lett. d), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove la modulazione degli oneri a carico del comune si sostanzi in concreto in “spese non permanenti”.

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