POSSIBILITA’ DI DESTINARE RISORSE, DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DI MAGGIORI TRIBUTI, AL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI
Il termine di approvazione del bilancio da considerare quale condizione di applicabilità...
POSSIBILITA’ DI DESTINARE RISORSE, DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DI MAGGIORI TRIBUTI, AL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI
Il termine di approvazione del bilancio da considerare quale condizione di applicabilità dell’art. 1 comma 1091 della Legge n. 145/2018 è da intendersi il 31/12 dell’anno di riferimento di cui all’art. 163, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e non anche il termine differito di cui all’art. 163, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000.
25 Novembre 2019
Il termine di approvazione del bilancio da considerare quale condizione di applicabilità dell’art. 1 comma 1091 della Legge n. 145/2018 è da intendersi il 31/12 dell’anno di riferimento di cui all’art. 163, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e non anche il termine differito di cui all’art. 163, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000.
Lo ha stabilitola Cortedei conti sez. regionale di controllo perla Lombardianella Deliberazione n. 412 del 5 novembre 2019.
Nel caso esaminato dalla Corte, un Comune aveva formulato una richiesta di parere volta a conoscere le modalità di applicazione dell’art. 1 comma 1091 della Legge n. 145/2018, con il quale è stata riconosciuta agli enti locali la possibilità, previa adozione di uno specifico regolamento, di destinare il maggiore gettito (accertato e riscosso) derivante dagli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente.
Nello specifico, il Comune, nell’evidenziare che l’applicazione della suddetta norma è possibile, per espressa indicazione del legislatore, solo nei confronti dei comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aveva chiesto “…se ai fini della possibilità di attribuire l’incentivo al settore entrate la data entro la quale deve essere approvato il bilancio di previsione sia il 31/12 dell’anno precedente, ai sensi dell’art. 151, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000, oppure se a tale scopo possa considerarsi valido anche l’eventuale termine successivo al 31/12 stabilito con Decreto del Ministro dell’Interno in presenza di motivate esigenze, come previsto nell’ultima parte del medesimo art. 151…”.
A tal proposito, l’ente istante aveva rappresentato che recentemente si era pronunciata la Sezioneregionale di controllo per l’Emilia-Romagna (deliberazione n. 52/2019/PAR), la quale aveva considerato, ai fini dell’applicazione della suddetta norma, il termine di approvazione del bilancio entro il 31 dicembre; a differenti conclusioni, invece, era giunta l’IFEL (Fondazione ANCI) nella “Nota di approfondimento del comma 1091 della Legge di bilancio 2019”, nella quale era stata prospettata l’applicazione del comma in questione anche nel caso in cui l’approvazione del bilancio di previsione fosse avvenuta nei termini “…prorogati dal decreto ministeriale (…) previsto al comma 1, ultimo periodo, dell’art. 151 del Tuel e, quindi, per il 2019 occorre far riferimento alla data del 31 marzo. D’altro canto, se il legislatore avesse voluto far espresso riferimento ai termini non prorogati ordinariamente previsti dal Tuel lo avrebbe fatto in modo esplicito, indicando il termine del 31 dicembre per il bilancio di previsione, modalità peraltro adottata dal comma 905 della stessa legge di bilancio 2019…”
Conclusivamente il Comune aveva formulato la seguente istanza di parere: “…Stante le letture contrapposte della norma di legge e la necessità da parte del Comune di non incorrere nel rischio di riconoscere indebiti incentivi retributivi al personale dipendente, si chiede a codesta Sezione della Corte dei Conti di voler fornire il proprio autorevole parere in merito alla questione sottoposta…”.
La Corte ha affermato che, così come chiaramente esplicitato nel parere reso dalla Sezione regionale dell’EmiliaRomagna (deliberazione n. 52/2019/PAR), richiamato dal medesimo ente istante, il termine di approvazione del bilancio da considerare quale condizione di...