PROCEDURE DI CARICO E SCARICO DEI BENI MOBILI
ai sensi degli artt. 93 e 233 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
PROCEDURE DI CARICO E SCARICO DEI BENI MOBILI
a cura di Adelia Mazzi
09 Febbraio 2026
In vista dei prossimi adempimenti normativi, si evidenzia che sono agenti contabili, ai sensi degli artt. 93 e 233 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
1) il Tesoriere dell’ente;
2) ogni soggetto che abbia maneggio di pubblico denaro (agente contabile a denaro);
3) ogni soggetto incaricato della gestione dei beni dell’ente (agente contabile a materia);
4) coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai suddetti agenti contabili;
5) l’economo.
Il giudizio di conto è «una procedura giudiziale a carattere necessario, volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico, e dunque ha avuto in carico risorse finanziarie provenienti da bilanci pubblici, è in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha speso, e dunque non risulta gravato da obbligazioni di restituzione (in ciò consiste la pronuncia di discarico» (così Corte cost. 25 luglio 2001 n. 292, che ha posto in rilievo la distinzione dell’agente contabile dall’ordinatore di spesa).
Il giudizio di conto è «necessario e inderogabile» (Corte cost. 21 maggio 1975 n. 114) e per questo di distingue dal giudizio di responsabilità che è eventuale, in quanto subordinato alla notizia specifica e concreta di danno che costituisce il presupposto necessario dell’attività di indagine del Procuratore regionale.
Il principio della necessarietà del giudizio di conto ha un duplice significato, in quanto comporta tanto che non possono essere poste condizioni in grado di rendere eventuale o aleatorio il giudizio stesso, quanto che nessuna parte del conto può essere sottratta alla giurisdizione della Cote dei conti.
Tutti i beni mobili che entrano nella disponibilità dell’ente devono essere registrati in inventario, per categorie specifiche. I dati così memorizzati assumeranno a tutti gli effetti il valore di documento amministrativo generatore del libro inventariale.
Ciascuna registrazione di carico contiene:
• numero di inventario
• data di registrazione
• la categoria inventariale
• la descrizione del bene e le eventuali note, eventuale numero di matricola
• quantità o sua connessa universalità
• stato di conservazione del bene
• i dati di acquisizione:
■ tipologia di acquisizione (Acquisto/Costruzione in economia/Donazione)
■ la data della registrazione;
■ gli estremi dell’eventuale delibera
■ il fornitore (controparte) e il numero di fattura (documento) o altro documento equipollente
■ il costo storico di acquisizione o costruzione o valore all’atto di donazione
Il valore inventariale (costo storico), deve essere inteso come l’importo effettivamente
pagato, cioè al netto degli eventuali sconti e comprensivo di eventuali oneri connessi (trasporto, imballaggio, dazi doganali, I.V.A. se non detraibile, spese bancarie, ecc.).
Nel caso di contemporaneo acquisto di più beni, la detrazione dello sconto globale ottenuto e il caricamento dei predetti oneri deve essere fatto in modo proporzionale al costo dei singoli beni. Il caricamento degli oneri sui singoli numeri di inventario dovrà essere fatto in modo proporzionale al costo dei singoli beni.
In caso di acquisti in valuta diversa dall’Euro (in ambito intracomunitario o
extracomunitario), l’importo sarà dato dalla somma del controvalore della fattura
in Euro più gli oneri connessi, entrambi presi alla data fattura secondo il valore
dell’UIC.
I beni pervenuti in dono e quindi immobilizzazioni acquisite senza esborso finanziario, sono iscritti in inventario al loro valore di stima, calcolato sulla base dei valori di mercato, espresso anche da tecnici a materia dell’ente. L’importo da iscrivere in inventario si intende al netto delle spese da sostenere e sostenute.
LE PROCEDURE DI GESTIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI
• consegnatario
• i dati relativi alla ubicazione, assegnazione e centro di costo
• il tipo e la percentuale di ammortamento
• dati riepilogativi di operazioni su beni – status bene relativo alla presa in carico/scarico e/o variazioni di ubicazioni
L’ubicazione del bene è l’informazione complementare all’inventario fisico ed obbligatoria per la individuazione stessa del bene. La gestione dell’ubicazione dei beni mobili è correlata con la creazione personalizzata di immobili e stanze con indicazione del piano, del numero della stanza e di una descrizione. Possono essere gestite ubicazioni funzionali, intese quali aggregazioni di stanze e piani per singolo consegnatario, fino alla ubicazione plesso unitario. La presa in carico di un bene mobile, che abbia caratteristiche di bene removibile o portatile, e che per la propria natura sia destinato ad essere trasportato sempre o molto frequentemente fuori dalla struttura (ad esempio i computer portatili, macchine digitali, strumenti scientifici, ecc. …), ed in specie se lo stesso bene viene assegnato in via esclusiva e permanente ad un utilizzatore finale, al bene medesimo viene indicata come ubicazione, non la stanza in cui l’utilizzatore lavora, bensì l’ubicazione, quale campo inventariale, è il nominativo stesso del personale dipendente dell’ente, consegnatario di fatto.
➢ Donazioni
I beni ricevuti in dono che non sono corredati da adeguata certificazione atta a definirne l’originario valore, devono essere inventariati al valore di stima o di mercato.
L’acquisizione del bene donato è subordinata alla documentazione di cui si fa seguito:
– documento o lettera del donante con cui manifesta la volontà di porre in essere l’atto di liberalità;
– disposizione di accettazione da parte del consegnatario preposto, nel caso in cui l’accettazione non comporti oneri nei confronti della struttura; nel caso in cui l’accettazione debba comportare oneri nei confronti della struttura, delibera accessoria;
– stima del valore del bene a cura del personale tecnico che ne abbia capacità, in mancanza può essere dato incarico a professionista esterno in possesso dei requisiti che lo abilitino ad eseguire la stima del bene medesimo.
PROCEDURE DI SCARICO DEI BENI MOBILI
Lo scarico ordinario del bene inventariato può avvenire in seguito a:
1. obsolescenza o naturale deperimento
2. fuori uso o guasto che sarebbe troppo oneroso riparare
3. distruzione per cause esterne e/o cause di forza maggiore (incendi,








