RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI PER ASSICURARE GRATUITÀ SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA
possibilità di utilizzo degli istituti di cui all’art 12 della Legge n. 241/1990 al fine di dare...
RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI PER ASSICURARE GRATUITÀ SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA
possibilità di utilizzo degli istituti di cui all’art 12 della Legge n. 241/1990 al fine di dare attuazione alle politiche agevolative a favore delle famiglie, per garantire la sostanziale gratuità dei servizi educativi dell’infanzia forniti dagli istituti presenti sul territorio di propria competenza.
05 Marzo 2020
Nel parere reso dalla Corte dei Conti sez. regionale per la Regione Veneto, ha reso un parere in merito alla questione concernente la possibilità di utilizzo degli istituti di cui all’art 12 della Legge n. 241/1990 al fine di dare attuazione alle politiche agevolative a favore delle famiglie, per garantire la sostanziale gratuità dei servizi educativi dell’infanzia forniti dagli istituti presenti sul territorio di propria competenza.
La richiesta di parere richiama alcune norme di riferimento, in particolare l’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, la Legge n. 107/2015 rubricata “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e alcune norme del successivo D.Lgs. n. 65/2017 concernente il “Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione.”
Il Comune richiedente il parere aveva chiesto di precisare se fosse possibile che, nell’ambito della disciplina generale che regola la concessione di contributi alle famiglie, un Comune possa adottare misure finalizzate all’abbattimento integrale delle rette di frequenza che le famiglie sostengono per l’iscrizione dei figli alle scuole dell’infanzia indipendentemente dalla sussistenza in capo alla famiglia di uno stato di disagio economico-sociale.
La Corte dopo aver ricostruito il quadro normativo costituzionale dettato in materia (articoli 3, 34, 30) è passata all’esame delle principali disposizioni contenute nella restante legislazione nazionale.
Prima di tutto il Decreto Legislativo n. 65 del 2017 avente ad oggetto l’“Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181 lett. e) della legge 13 luglio 2015 n. 107”, con il quale è stato istituito il Sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini e bambine dalla nascita fino ai sei anni, allo scopo precipuo di sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, creatività apprendimento, garantendo inoltre pari opportunità di educazione, di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, al fine di superare le disuguaglianze e le barriere territoriali, economiche, etniche e culturali. In particolare l’art. 2, concernente l’“Organizzazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione”, prevede una complessa articolazione, costituita sia dai servizi educativi per l’infanzia, sia dalle scuole dell’infanzia statali e paritarie. La disposizione elenca dunque le strutture che compongono il predetto sistema integrato, individuando e ricomprendendo, a tal proposito, i nidi e i micronidi, le sezioni primavera ed i servizi integrativi. Il comma 4 del citato articolo precisa, inoltre, che i servizi educativi sono gestiti dagli enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati, mentre, stabilisce che le sezioni primavera possano essere gestite anche dallo Stato. Rimandando alla lettura degli artt. da 5 a 7, per ciò che riguarda l’individuazione delle specifiche funzioni e compiti assegnati rispettivamente allo Stato, alle regioni e agli enti locali in tale settore, di maggiore interesse per la prospettazione del quesito proposto dal Comune sono apparse le disposizioni di cui all’art. 8, rubricato “Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione”. L’articolo, al comma 1, ribadisce l’obiettivo del legislatore di raggiungere, tramite l’adozione del c.d. Piano di azione, l’esclusione dei servizi educativi per l’infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale di cui all’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55 e, al successivo comma 4, statuisce che “Gli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale sono attuati, in riferimento a ciascuno degli enti destinatari e a ciascuna delle specifiche iniziative, in base all’effettivo concorso, da parte dell’ente medesimo, al finanziamento del fabbisogno mediante la previsione delle risorse necessarie, per quanto di rispettiva competenza.”
Dirimente per l’analisi in oggetto, tuttavia, sono senza ombra di dubbio, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 9 del D.Lgs. n. 65 del 2017, rubricato specificatamente “Partecipazione economica delle famiglie ai servizi educativi per l’infanzia”, secondo cui, con intesa, in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 281 del 1997, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è stabilita la soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l’infanzia pubblici e privati accreditati che ricevono finanziamenti pubblici. Il comma 2 della citata norma prevede, inoltre, espressamente, che “Gli enti locali possono prevedere agevolazioni tariffarie sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, nonchè l’esenzione totale per le famiglie con un particolare disagio economico o sociale rilevato dai servizi territoriali.”.
A parere della Corte dei Conti dunque, ne discende come logica conseguenza, che i servizi educativi ricadono nell’ampia categoria dei servizi pubblici, nella quale è ora possibile far rientrare anche le strutture “asili nido”, (interpretando il D.M. del 1983 alla luce della nuova normativa) essendone stata stabilita, tra l’altro, esplicitamente la possibile fruizione gratuita a favore delle famiglie meno abbienti (art. 9 del D.Lgs. n. 65 del 2017).
Tanto premesso, non...