Sull’anticipo dei rinnovi dei contratti pubblici non si applicherà lo sgravio contributivo
INPS Messaggio n. 4191 del 24 novembre 2023
Sull’anticipo dei rinnovi dei contratti pubblici non si applicherà lo sgravio contributivo
a cura di Pierluigi Tessaro
05 Dicembre 2023
L’INPS, con il Messaggio n. 4191 del 24 novembre 2023, è intervenuto in merito all’erogazione dell’anticipo dei rinnovi dei contratti pubblici, previsto dall’art. 3 del D.L. n. 145 del 18/10/2023 (c.d. Decreto “Anticipi”).
La norma ha stabilito la corresponsione di tale importo a dicembre 2023, con valenza sul 2024.
L’anticipo, valevole soltanto ai dipendenti a tempo indeterminato appartenenti alle amministrazioni statali, prevede l’incremento dell’indennità di vacanza contrattuale per un importo pari a 6,7 volte l’importo attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli.
Tali importi verranno corrisposti nelle more della definizione del quadro finanziario relativo ai rinnovi dei contratti del pubblico impiego per il triennio 2022-2024.
Per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni statali, l’erogazione dell’anticipo non risulta obbligatoria a dicembre 2023.
L’articolo 1 del D.L. n. 145 prevede che l’incremento “non rileva ai fini dell’attribuzione del beneficio di cui all’articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall’articolo 39 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85”, ovvero lo sgravio contributivo.
Conseguentemente, precisa l’istituto previdenziale, l’erogazione dell’anticipo deve essere considerata neutra sia ai fini della maturazione del diritto all’esonero parziale IVS, da intendersi come rispetto dei massimali mensili di retribuzione previsti dalla norma, sia ai fini della quantificazione dell’esonero parziale IVS...