TUTTI I CONTRATTI DELLA A “FORMA SCRITTA” AD SUSTANTIAM: MA QUALE REGIME PER L’IMPOSTA DI BOLLO? PARTE II
L’Agenzia delle Entrate chiarisce, anche per i contratti stipulati telematicamente.
TUTTI I CONTRATTI DELLA A “FORMA SCRITTA” AD SUSTANTIAM: MA QUALE REGIME PER L’IMPOSTA DI BOLLO? PARTE II
a cura di Riccardo Lasca
08 Ottobre 2020
SOMMARIO
A1) IL NON BOLLO NEL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO.
A2) IL NON BOLLO NEL CONTRATTO DI LAVORO PARASUBORDINATO ED AUTONOMO
B) IL CASO DELL’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO SEGUITO DA UNA O PIU’ MANIFESTAZIONI DI INTERESSE.
C) IL CASO DELLA R.D.O. SU MEPA SEGUITA DA OFFERTE (UNA SOLA DELLE QUALI ACCETTATA) E DELL’O.D.A. SUL MEPA.
D) L’IMPOSTA DI BOLLO NEL CASO DELL’ODA SUL MEPA.
E) IL BOLLO NELLE PROCEDURE (GARE) APERTE.
B1-C1-D1-E1) E SUGLI ATTI ALLEGATI AI CONTRATTI ASSOGGETTATI AL BOLLO?
F) MODALITA’ DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA.
*) CONCLUSIONI AD OGGI: OTTOBRE 2020.
Prosegue con questa seconda Parte l’approfondimento, iniziato il 24.9.2020, dell’esame della FORMA SCRITTA dei contratti stipulati dalla PA, ovviamente agente sul piano del diritto privato per perseguire i propri interessi (previa fase pubblicistica di individuazione del contraente: anche per I cd. Microacquisti ex Linee Guida ANAC n. 4, quelli da 1€. di valore sino a 999,99€!): quest’oggi per l’aspetto dell’imposta di bollo dovuta allo Stato: esattamente Euro 16,00 ogni 4 facciate di atto scritto ma esattamente così: il foglio uso bollo è costituito da 25 righe dell'altezza di 28,35pt. Non facciamo I furbi! L'imposta di bollo si applica, quando si applica, su 100 righe e quindi una sola volta sul foglio uso bollo costituito da 4 facciate redatte come sopra indicato.
A1) IL NON BOLLO NEL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO.
L’articolo 25 della Tabella - Allegato B, del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 prevede l'esenzione dall'imposta di bollo in modo assoluto per i contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi.
Esattamente: ALLEGATO B TABELLA ATTI, DOCUMENTI E REGISTRI ESENTI DALL'IMPOSTA DI BOLLO IN MODOASSOLUTO (...) “Art. 25. - Contratti di lavoro(((SUBORDINATO, ma anche COCOCO ex Ag. Entrate!))) e d'impiego sia individuali che collettivi, contratti di locazione di fondi rustici, di colonia parziaria e di soccida di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti; libretti colonici di cui all'art. 2161 del codice civile e documenti consimili concernenti rapporti di lavoro agricolo anche se contenenti l'accettazione dei relativi conti fra le parti”.
Si ricorda anche che, a monte del contratto, le domande di partecipazione alla procedura di selezione pubblica e i documenti allegati alle stesse sono esenti dall’imposta di bollo ai sensi della nota 2 all’articolo 3 della tariffa allegato A, parte prima, annessa al DPR n. 642 del 1972 (modificata dall’articolo 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28) che prevede: “per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale … o di assunzione in servizio anche temporanea … l’imposta non è dovuta”.
A2) IL NON BOLLO NEL CONTRATTO DI LAVORO PARASUBORDINATO ED AUTONOMO
“L'abolizione delle vincolanti tariffe professionali ha reso anche in ambito privato quasi obbligatoria la forma scritta per la stipula dei contratti sopratutto per fissare con chiarezza il compenso: per la Pa la forma scritta è sempre stata obbligatoria per motivi pubblicistici. La suprema Corte di Cassazione, con riferimento ad incarichi professionali (ma si ritiene anche occasionali) nella Sentenza in Cassazione Civile nr. 19638/2005 ha statuito che “il contratto con il quale l'amministrazione pubblica conferisce un incarico professionale..deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta, ed è escluso che possa essere concluso a distanza , a mezzo di corripondenza, occorrendo che la pattuizione sia versata in un atto contestuale , anche se non sottoscritto contemporaneamente” La medesima sentenza non chiude alla possibilità di scambiarsi atti sotto forma di corrispondenza ma li limita, giustamente , ai rapporti con ditte commerciali come previsto per gli enti locali (ma anche per le Pa in generale) dalla legge di contabilità di Stato: “D'altra parte, il collegio deve ribadire ancora una volta che la legge sulla contabilita' generale dello Stato, cui si richiamano le norme in tema di contratti degli enti locali, consente che, ferma restando la forma scritta, il contratto possa essere concluso a distanza, a mezzo di corrispondenza, quando esso intercorra con ditte commerciali (articolo 17, ultima previsione Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2240, richiamato dal Regio Decreto 3 marzo 1934, n. 383, articolo 87); ma detta ipotesi costituisce una deroga….” Sembrerebbe quindi preclusa la possibilità di scambio di corrispondenza per i contratti di lavoro autonomo, professionale o occasionale che siano.”.
Quanto al regime del bollo lumi ci vengono dalle Risoluzioni n.36/E del 05/02/2002 e n. 157/E del 21/07/2003:
- Contratti di collaborazione coordinata e continuativa
Sono esenti da imposta di bollo, ai sensi dell’art. 25 della Tabella Allegato B al DPR n. 642/72, in quanto si tratta di contratti di lavoro. La Risoluzione dell’Agenzia dell’Entrate n. 36 del 05/02/2002 ha chiarito che l'esenzione è applicabile in quanto trattasi di contratti di lavoro e d'impiego. Non rileva il fatto che giuridicamente la prestazione abbia natura autonoma. (((ERGO IL BOLLO NON VA NEPPURE SUI CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO, SEMPRE CONTRATTI DI “LAVORO” SONO! Vedi infra Ris. 157/2003 per particolari tipi di contratti di lavoro autonomo...)))
- Contratti di docenza e consulenza (((instauranti contratti di lavoro A-U-T-O-N-O-M-O)))
Con Risoluzione n. 157 del 21 luglio 2003 è stato chiarito che anche i contratti a tempo determinato di conferimento di incarichi professionali, aventi ad oggetto l’affidamento di compiti di consulenza tecnica, scientifica e fiscale sono esenti dall’imposta di bollo, ai sensi dell’ articolo 25 della tabella annessa al DPR n. 642 del 1972.
B) IL CASO DELL’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO SEGUITO DA UNA O PIU’ MANIFESTAZIONI DI INTERESSE.
Può accadere, in assenza di una specifica offerta inserita in listini/mercati, che la PA sondi il mercato degli OO.EE. attraverso un AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a fornire/rendere una data tipologia di bene/servizio cui gli OOEE rispondono con una comunicazione di manifestazione di interesse e non tecnicamente con una richiesta (diretta alla PA) di essere invitati: tanto che la stessa PA in sede di avviso si cautela con clausole del tipo “L’indagine è effettuata nell’ambito dell’acquisizione di tutte le informazioni necessarie all’individuazione – nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza – di operatori economici interessati ad una eventuale procedura di affidamento ai sensi del combinato disposto artt. (...), che verrà predisposta tramite la piattaforma elettronica della Pubblica amministrazione MePA, e successivamente alla conclusione della presente indagine di mercato. Il procedimento avviato è di tipo preliminare ed esplorativo e quindi non sussiste nessun impegno da parte della Regione Marche ad avviare, successivamente, una procedura di gara. ”. Insomma nessun invito a presentare una proposta contrattuale e dunque nessuna accettazione (e stipula di contratto) nel caso in cui la PA decida di procedere invitando successivamente ad offrire chi ha semplicemente manifestato l’interesse. E allora QUID IURIS SUL BOLLO? Due sono le soluzioni seguite che si possono ravvisare guardando alla prassi:
- se la manifestazione di interesse alla PA dell’OE è e resta semplicemente tale e non contiene alcuna una “istanza” (v. l’AVVISO con la clausola di cui sopra in cui la PA non garantisce neppure l’avvio della procedura), non sussiste l’onere dell’imposta di bollo;
- se la manifestazione di interesse alla PA dell’OE contiene alcuna una “istanza” recitando così “MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CON LA PRESENTE PRESENTA ISTANZA ad essere invitato a presentare la propria offerta per l’affidamento della fornitura in oggetto” allora l’onere del bollo sussiste: invero l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le domande presentate dalle ditte interessate alle pubbliche amministrazioni per la partecipazione alle gare pubbliche di appalto sono soggette all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi dell’art. 3 della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. 642/1972, che prevede l’applicazione di detto tributo per le “istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili”.
Vedasi ove trattasi di istanta inviata amezzo PEC il Comunicato: “AGENZIA DELLE ENTRATE –Comunicato 18 maggio 2020
Imposta di bollo per le istanze trasmesse alla PA – [email protected] – Come fare - I contribuenti che devono assolvere l’imposta di bollo sulle istanze trasmesse in via telematica alla PA e sui relativi atti possono acquistare la marca da bollo digitale utilizzando il servizio @e.bollo tramite i portali telematici delle Amministrazioni che: – offrono servizi interattivi di dialogo con gli utenti per la richiesta telematica e il rilascio dei documenti elettronici; – hanno aderito al Sistema pagoPA dell’AgID. Il pagamento dell’imposta è effettuato scegliendo un PSP aderente a PagoPA e convenzionato al Servizio @e.bollo. Elenco PSP abilitati – pdf ”.
C) IL CASO DELLA R.D.O. SU MEPA SEGUITA DA OFFERTE (UNA SOLA DELLE QUALI ACCETTATA) E DELL’O.D.A. SUL MEPA.
Orbene, ai contratti che stipula la pubblica amministrazione, finita la fase pubblicistica di individuazione del contraente [se dipendente il CONCORSO PER L’ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO et similibus, vedi chiamata dal Centro per l’Impiego, concludentesi con un VINCITORE/UN AVENTE TITOLO; se fornitore di beni-servizi/esecutore di lavori le PROCEDURE DI CUI AL D.LGS. 50/2016 CON UN AFFIDATARIO DIRETTO O UN AGGIUGICATARIO un tempo detto ‘definitivo’, al netto per tale ultima fonte dei cd. CONTRATTI ESCLUSI tra cui quello di LAVORO AUTONOMO ma anche SUBORDINATO: v. art. 17D.Lgs. 50/2016] non si addiviene per magia ma spesso solo dopo alcune attività ed atti che ai sensi del codice civile valgono quale proposta contrattuale ed accettazione contrattuale con conseguente conclusione del contratto ai sensi del codice civile: anche rispetto a tali atti, prima ancora che dell’atto scritto detto ‘contratto’ deve porsi il problema del regime del bollo. Si pensi all’ODA (Ordine Diretto di ACQUISTO) sul MePA relativamente ad un dato prodotto esposto nella predetta ‘vetrina’ telematica con tanto di ‘prezzo’ esatto da un singolo fornitore-operatore econmico, per il caso in cui all’ODA la PA prossa procedere ai sensi di legge (cd. AFFIFAMENTO DIRETTO). Lo stesso dicasi per il caso della RDO sul MePA in cui è la PA che sollecita gli oo.ee. iscritti sul MePA in un dato (esatto!) BANDO e (esatta!) Categoria a fare ciascuno alla PA istante una propria offerta (= proposta contrattuale di vendita) cui poi la PA risponde secondo precisi parametri di valutazione delle offerte esposte nei cd atti della RDO (tutti rigorosamente caricati nella specifica RDO).
Ebbene, quanto ai meccanismi di stipula sull’e-procurement del tipo RDO della PA su MePA seguita da offerta dell’OE poi accettta dalla PA e al ...vedasi sotto l’apposita Risoluzione dell’Agenzia delle Entarte del 2013 debitamente chiosata dallo scrivente:
(INIZIO RISOLUZIONE)
“AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 16 dicembre 2013, n. 96/E
Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Imposta di bollo nell’ambito del Mercato elettronico della Pubblica amministrazione
Quesito
La società istante, ALFA spa, chiede chiarimenti in merito al corretto trattamento tributario applicabile, ai fini dell’imposta di bollo, ai documenti di offerta e accettazione per l’approvvigionamento di beni e servizi scambiati tra Enti e fornitori all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
(….)
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Al fine di corrispondere al quesito proposto, appare utile ricordare che l’articolo 2 della tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, stabilisce l’applicazione dell’imposta di bollo, fin dall’origine, per le “Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici (((v. la accettazione contrattuale: non la mera proposta!!!))) di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti”.
Il successivo articolo 24 della tariffa, Parte Seconda, prevede, invece, l’applicazione dell’imposta, solo in caso d’ uso, per gli “Atti e documenti di cui all’articolo 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di cui all’ articolo 1341 del codice civile”. ((( NB: a rigore un semplice contratto concluso per corrispondenza rientra tra gli “atti...redatti sotto forma di corrispondenza” ma - NBNBNB !!! - la nota a margine dell’art. 24 cit. reca questa precisazione ricorrendo la quale il bollo è fin dall’orgine e non in caso d’uso e grava sempre sul fornitore ex art 8 DPR 642/1972: “1. L'imposta è dovuta sin dall'origine se per gli atti e documenti è richiesta dal Codice civile a pena di nullità la forma scritta o se hanno per oggetto locazioni di immobili soggetti a registrazione in termine fisso, cessioni di aziende o costituzione di diritti di godimento reali o personali sulle stesse.” che è proprio il caso dei...