Alienazione e destinazione dei proventi – Patrimonio indisponibile
Estinzione anticipata dei mutui
Alienazione e destinazione dei proventi – Patrimonio indisponibile
a cura di Adelia Mazzi
05 Giugno 2025
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia con deliberazione 110/2025, in risposta al quesito formulato dal Comune rende parere:
“Deve ritenersi consentito agli enti locali destinare all’estinzione anticipata di quote di mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti i proventi derivanti dall’alienazione della licenza della farmacia comunale, essendo la licenza bene facente parte del patrimonio indisponibile ai sensi dell’art. 826, comma 3, del codice civile, per cui non trovano applicazione i vincoli di destinazione riservati al solo patrimonio disponibile dall’art. 1, comma 443, della legge n. 228/2012 e dall’art. 56 bis, comma 11, del d.l. n. 69/2013”.
La norma quindi s’inquadra nell’ambito del processo di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti locali non strumentali all’esercizio delle rispettive funzioni istituzionali (art. 58 d.l. 112/2008, conv. con l. 133/2008; cfr. SRC Lombardia n. 24/2020/PAR) e dispone che “in applicazione del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto. 2000, n. 267, i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito”.
La norma impone il vincolo di destinazione solo dei proventi derivanti dall’alienazione dei beni che appartengono al patrimonio disponibile dell’ente locale.
In modo analogo, ma con diversa prospettiva, il successivo art. 56 bis d.l. 69/2013, con l. 98/2013, stabilisce che “in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale [..]”, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall’alienazione dell’originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente, è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'art. 1, l. 228/2012.
Al riguardo, la Corte precisa che “in base alle disposizioni richiamate il Collegio ritiene che le norme in materia di vincoli di destinazione dei proventi da alienazione del patrimonio disponibile (art. 1, comma 443 della legge n. 228/2012 e art. 56 bis, comma 11, del d.l. n. 69/2013) non possano trovare applicazione nei confronti dei beni patrimoniali...