L’attribuzione di un bene pubblico ad un privato: alcune considerazioni
L’attribuzione al privato del godimento di un bene pubblico assume la forma giuridica della...
L’attribuzione di un bene pubblico ad un privato: alcune considerazioni
11 Febbraio 2019
L’attribuzione al privato del godimento di un bene pubblico assume la forma giuridica della concessione-contratto se il bene appartiene al demanio dell’Ente concedente, mentre assume quella del contratto di locazione se il bene appartiene al patrimonio disponibile dello stesso: è quanto ribadito, sulla base di un consolidato orientamento[1], dal TAR Lombardia, Milano, sez. IV, nella sent. 4 febbraio 2019, n. 257. Vero è, infatti, che il bene pubblico è destinato alla diretta realizzazione di interessi pubblici, sicché la sua attribuzione ad un soggetto diverso dall’Ente proprietario, per un uso particolare e per finalità diverse, presuppone l’esercizio di potestà pubblicistiche che si concretizza nell’adozione di un atto amministrativo di natura discrezionale[2].
Questo comporta che alla concessione demaniale non si estenda la disciplina delle locazioni degli immobili privati, ivi compresa la prelazione che compete al conduttore di un immobile ad uso commerciale. Più in generale, è da escludere la sussistenza in capo al concessionario uscente di qualsivoglia diritto di insistenza, ovverosia a essere preferiti nella riassegnazione della concessione del bene pubblico.
Di conseguenza, è legittimo che il Comune indica una per la concessione, senza riconoscere alcuna prelazione al concessionario uscente[3]: ed infatti, come ricordato dalla giurisprudenza in più occasioni[4], i beni demaniali, in quanto suscettibili di assumere interesse economico, vanno affidati in concessione all’esito di un confronto concorrenziale, secondo criteri di trasparenza e parità di trattamento[5].
Né rileva l’eventuale circostanza che, in passato, il Comune abbia riconosciuto la prelazione al concessionario uscente. L’occasionale deroga alla regola del paritario confronto...