Le gestioni dei beni immobili non prevedono il deposito del conto giudiziale
Sezione giurisdizionale regionale della Campania – Sentenza n. 564/2023
Le gestioni dei beni immobili non prevedono il deposito del conto giudiziale
a cura di Adelia Mazzi
06 Novembre 2023
La Sezione giurisdizionale regionale della Campania – Sentenza n. 564/2023, analizza che per le gestioni dei beni immobili non è previsto il deposito del conto giudiziale, esplicita chiaramente che esclusivamente i consegnatari per debito di custodia (agenti contabili) sono obbligati alla resa del conto giudiziale mentre non vi sono tenuti i consegnatari per debito di vigilanza (agenti amministrativi).
Al riguardo si sottolinea che l’art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 stabilisce che sono tenuti a rendere il conto della loro gestione gli agenti che a qualsiasi titolo abbiano “maneggio di denaro ovvero debito di materia”, intendendosi per “materia” i beni e i valori mobiliari inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio dell’Ente (beni mobili, partecipazioni, azioni), con esclusione dei beni immobili e di quelli considerati tali agli effetti della compilazione degli inventari (Sezione giurisdizionale Friuli Venezia Giulia sent. n. 17 del 17.2.2014).
Inoltre la Corte precisa che il debito di custodia si caratterizza per il maneggio di denaro e/o di materie, e, in quest'ultimo caso, per la gestione di cassa o di magazzino (Sezione giurisdizionale Toscana sent. n. 56 del 3.3.2016; Seconda Sezione Appello sent. n. 963 dell’11.12.2017); di conseguenza è “l’esigenza di registrare e rendicontare tutti i movimenti della “gestione contabile” e il relativo risultato a saldo, cioè di giustificare il debito o il credito dell’agente contabile come risultato delle operazioni di “gestione” da lui compiute, che impone allo stesso la presentazione del conto giudiziale, in esito al quale la Corte dei conti provvede al “discarico” o all’addebito” (Sezione giurisdizionale Abruzzo sent. n. 62 del 15.7.2020), configurandosi, così, un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in “deposito”.
Nel mentre il debito di vigilanza fa riferimento al soggetto che ha la funzione di sorvegliare il corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori nonché nelle ipotesi di gestione delle scorte operative di beni assegnati all’ufficio e destinati...