Limiti alle spese per locazione di immobili
L'art. 3, comma 4-bis, del d.l. n. 95/2012 deve essere interpretato nel senso che i comuni non...
Limiti alle spese per locazione di immobili
22 Ottobre 2018
L'art. 3, comma 4-bis, del d.l. n. 95/2012 deve essere interpretato nel senso che i comuni non possano in ogni caso farsi carico dell'intera spesa per i contratti di locazione per locali da adibire a caserme delle Forze dell'ordine. Ciò, anche nel caso in cui la contribuzione avesse carattere episodico, poiché per un periodo di tempo limitato, finalizzato a poter disporre di un immobile per consentire un intervento di manutenzione straordinaria di uno stabile ordinariamente adibito a caserma.
Così si è espressa la Sezione Controllo per la Regione Emilia Romagna, nel parere reso con Deliberazione n. 118 del 15/10/2018.
Nel caso esaminato, un Comune aveva chiesto un parere in merito alla possibilità di stipulare, a seguito di procedura a evidenza pubblica, un contratto di locazione, in veste di conduttore, con un soggetto locatore privato, al fine di poter disporre di un immobile da adibire ad alloggio di servizio da concedere in uso gratuito al Comando dei Carabinieri.
Ciò, per un periodo di tempo limitato, finalizzato a consentire l’esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria avente ad oggetto l’edificio ove era ubicata la caserma dell’Arma.
L’Ente aveva chiesto, in particolare, se il Comune avesse potuto farsi carico dell’intera spesa inerente il canone di locazione (con esclusione dei soli oneri per le utenze), spesa che, tuttavia, sarebbe stata in parte rimborsata da un comune limitrofo il quale, anche in vista di una possibile fusione, condivideva con l’ente istante l’interesse al mantenimento di un presidio dei Carabinieri sul territorio.
La Corte ha preliminarmente rammentato che la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, all’art. 1, comma 500, ha previsto quanto segue: “All’articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 4 è inserito il seguente: ‘4-bis. Per le caserme delle Forze dell’ordine e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall’Agenzia delle entrate’”.
Secondo la Corte, il legislatore si è riferito ad un contributo, quindi ad un mero concorso pro quota, non anche alla possibile assunzione integrale dell’onere in argomento e, poiché, la materia dell’ordine pubblico e della...