Congedo parentale al 60/80 percento.
articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213
Congedo parentale al 60/80 percento.
a cura di Fabio Venanzi
23 Aprile 2024
L’articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024), ha modificato l’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, disponendo l’elevazione, dal 30 percento al 60 percento della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un’ulteriore mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età). Per il solo anno 2024 l’elevazione dell’indennità di congedo parentale per l’ulteriore mese è pari all’80 percento della retribuzione, in luogo del 60 percento.
La novità si applica ai dipendenti che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023. La previsione normativa opera in alternativa tra i genitori.
Con la circolare n. 57 del 18 aprile 2024, l’Inps ha fornito le istruzioni operative ai datori di lavoro privati e pubblici, precisando che l’aumento dell’indennizzo riguarda esclusivamente i datori di lavoro dipendenti.
Pertanto, se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro appartiene a una altra categoria lavorativa (ad esempio, iscritto alla Gestione separata Inps), l’ulteriore mese di congedo parentale al 60/80 percento spetterà al solo genitore lavoratore dipendente.
La circolare evidenza, altresì, che la citata modifica normativa recata dalla legge di Bilancio 2024 non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato, ma dispone l’elevazione dell’indennità al 60 percento della retribuzione (80 percento per il solo anno 2024) per un ulteriore mese (rispetto a quello già previsto dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197, di seguito legge di Bilancio 2023) dei tre spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all’altro.
Si sottolinea, inoltre, che l’ulteriore mese indennizzato al 60 percento della retribuzione (80 percento per il solo anno 2024) è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. Si precisa che la fruizione “alternata” tra i genitori, prevista dal novellato articolo 34 del decreto legislativo n. 151/2001, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.
Conseguentemente, entro i limiti massimi di entrambi i genitori previsti dall’articolo 32 del decreto legislativo n. 151/2001 (10 mesi elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga...