Il congedo Covid per quarantena scolastica
congedo indennizzato da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza...
Il congedo Covid per quarantena scolastica
articolo 5 del Decreto-legge 8 settembre 2020 n. 111
05 Ottobre 2020
L’articolo 5 del Decreto-legge 8 settembre 2020 n. 111 ha introdotto, in favore dei genitori lavoratori dipendente, un congedo indennizzato da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Il congedo può essere fruito, alternativamente, da uno dei genitori conviventi (ma non negli stessi giorni), dal 9 settembre al 31 dicembre 2020.
L’indennità spettante è pari al 50 percento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 (congedo parentale), con esclusione della 13esima mensilità.
Il periodo massimo indennizzabile coincide con il periodo di quarantena, disposto con provvedimento della Asl.
Sulla parte di retribuzione non erogata, l’Inps riconoscerà la contribuzione figurativa
Per i datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, nella ListaPosPA dovrà essere utilizzato il quadro V1 causale 7 cmu 8 con il tipo servizio “16 - Congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli per i dipendenti delle aziende di cui all’articolo 20, comma 2, del Decreto-legge 112/2008”.
Nella sezione PosContributiva, dovrà essere utilizzato il codice evento MV9.
Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, il tipo servizio da utilizzare è “17 - Congedo Covid-19 per quarantena...