Il cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo
Scade lunedì 2 dicembre 2019, la dichiarazione che i pensionati devono produrre all’Ente...
Il cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo
Scade lunedì 2 dicembre 2019, la dichiarazione che i pensionati devono produrre all’Ente erogatore della pensione inerente i redditi da lavoro autonomo riferiti all’anno 2018.
02 Dicembre 2019
Scade lunedì 2 dicembre 2019, la dichiarazione che i pensionati devono produrre all’Ente erogatore della pensione inerente i redditi da lavoro autonomo riferiti all’anno 2018.
Il divieto di cumulo è stato introdotto dall’articolo 10 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503.
Sono esclusi dall’obbligo di dichiarazione:
- I titolari di pensione e di assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- I titolari di pensione di vecchiaia;
- I titolari di pensione di vecchiaia liquidata con le regole del sistema contributivo, in quanto totalmente cumulabile con i redditi da lavoro così come stabilito dall’articolo 19 del Decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112;
- I titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
- I titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme esonerative, esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
Nei casi di cumulo dell’assegno di invalidità con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, continuano a trovare applicazione le riduzioni previste dalla tabella G della Legge 8 agosto 1995 n. 335, anche nell’ipotesi in cui l’assegno sia stato liquidato con una anzianità pari o superiore a 40 anni.
Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i titolari di pensione di invalidità o di assegno di invalidità che abbiano conseguito nel corso dell’anno 2018 redditi da lavoro autonomo non superiore a 6.596,46 euro.
I soggetti titolari di pensioni diverse da quelle sopra riportate sono tenuti ad effettuare la relativa comunicazione.
I redditi percepiti dai pensionati, per attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse dagli enti locali, non assumo rilievo ai fini del divieto.