La pensione di inabilità per esposizione all’amianto
trattamento pensionistico di inabilità ai soggetti affetti da malattie, di origine professionale...
La pensione di inabilità per esposizione all’amianto
Decreto-legge 30 aprile 2019 n.34
16 Marzo 2020
Il Decreto-legge 30 aprile 2019 n.34 ha ampliato la platea dei destinatari del trattamento pensionistico di inabilità ai soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizione all’amianto.
I lavoratori devono essere iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive o esclusive della medesima.
Per poter accedere alla prestazione devono ricorrere sia i requisiti amministrativi sia i requisiti sanitari.
Il requisito amministrativo riguarda il possesso di almeno cinque anni di contributi nell’intera vita lavorativa. Tale contribuzione non deve essere stata utilizzata per la liquidazione di un trattamento pensionistico, fatta eccezione per i titolari di assegno ordinario di invalidità, che non abbiano ricevuto il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità.
I requisiti sanitari si intendono soddisfatti in presenza di una delle seguenti patologie: - mesotelioma pleurico, - mesotelioma pericardico, - mesotelioma peritoneale, - mesotelioma della tunica vaginale del testicolo, - carcinoma polmonare e asbestosi. L’elencazione delle affezioni ha carattere tassativo.
Il diritto alla pensione di inabilità è subordinato alla condizione che le patologie siano riconosciute di origine professionale ovvero come causa di servizio, con apposita certificazione rilasciata dall’Inail o da altre amministrazioni competenti (Comitato di verifica per le cause di servizio, Comitato tecnico per le pensioni privilegiate).