L’adeguamento dell’importo delle posizioni organizzative
impossibilità di utilizzare le risorse connesse ad eventuali capacità assunzionali
L’adeguamento dell’importo delle posizioni organizzative
a cura di Fabio Venanzi
31 Maggio 2021
Giunge un altro riscontro negativo da parte della magistratura contabile, in merito alla impossibilità di utilizzare le risorse connesse ad eventuali capacità assunzionali, per il finanziamento delle retribuzioni di posizione organizzativa. Come noto, l’articolo 11-bis, comma 2, del Decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135, prevede che, fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall’articolo 23, comma 2, del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del CCNL 21 maggio 2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l’eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all’utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.
Con la deliberazione n. 83/2021/PAR, la Sezione Lombardia della Corte dei conti, ricorda che la norma ha assolto alla funzione di evitare che l’eventuale incremento, per effetto dell’introduzione del nuovo CCNL Funzioni locali, delle retribuzioni di posizione e di risultato delle posizioni organizzative esistenti potesse comportare il superamento del limite previsto dall’articolo 23, comma 2, del Decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 (secondo cui l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il...