Le deroghe pensionistiche per il personale sanitario legate all’emergenza
L’articolo 2, comma 5, Decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101 ha stabilito che il limite...
Le deroghe pensionistiche per il personale sanitario legate all’emergenza
a cura di Fabio Venanzi
06 Aprile 2020
L’articolo 2, comma 5, Decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101 ha stabilito che il limite ordinamentale è invalicabile se il pubblico dipendente ha raggiunto un diritto a pensione (pensione anticipata con 41/42 anni 10 mesi con una attesa di tre mesi legata alla finestra mobile).
Esiste una deroga nel Servizio Sanitario Nazionale. Infatti l’articolo 15-novies del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 prevede che il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età (in linea con il restante personale dipendente pubblico), ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.
In pratica, il personale citato – pur in presenza di un diritto a pensione – può proseguire l’attività lavorativa.
Nell’epoca di carenza cronica di personale sanitario, unitamente alla emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, il Legislatore è corso ai ripari con due interventi normativi.
Il primo intervento è stato l’articolo 5-bis, comma 2, del Decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni in Legge 28 febbraio 2020 n. 8 nel quale è stato previsto che, al fine di garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età. L'amministrazione di appartenenza, nel rispetto dei criteri organizzativi predeterminati con apposito atto aziendale, può autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio fino all'assunzione di nuovi dirigenti medici specialisti. Le relative procedure di reclutamento sono indette senza ritardo e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di trattenimento in servizio. Pertanto, fermo restando il limite anagrafico dei 70 anni che non può essere superato, pur in presenza di un servizio effettivo di quaranta anni, il personale sanitario può proseguire l’attività lavorativa. Non si tratta di una scelta unilaterale in capo al lavoratore ma il datore di lavoro dovrà autorizzare il “mantenimento” dell’interessato, secondo quanto previsto dalla norma, nell’ambito dei criteri definiti a monte.
Il secondo intervento normativo è l’articolo 1, comma 6, del Decreto-legge 9 marzo 2020 n. 14 dove si prevede che, fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga all’articolo 5, comma 9, del Decreto-legge 6 luglio 2012, n...