Legge di Bilancio 2022: novità previdenziali
Legge 30 dicembre 2021 n. 234
Legge di Bilancio 2022: novità previdenziali
a cura di Fabio Venanzi
07 Gennaio 2022
“Quota 102”, proroga opzione donna e ampliamento della categoria dei lavoratori che possono accedere all’ape sociale. Le novità contenute nella Legge 30 dicembre 2021 n. 234, pubblica sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, possono essere così riassunte.
Nel dettaglio:
- “Quota 102” che va ad aggiungersi a “Quota 100” (quest’ultima con requisiti perfezionati necessariamente entro il 2021). I lavoratori che ha perfezionato i requisiti entro la fine del 2021, potrà comunque accedere al pensionamento anche nei mesi/anni successivi, sempre nel rispetto della finestra mobile trimestrale per il settore privato, semestrale per il pubblico, e della cessazione del rapporto di lavoro.
“Quota 102” si riferisce ai soggetti nati entro il 31 dicembre 1958 con almeno 38 anni di contributi, entro la fine del 2022. Si tratta di una misura provvisoria. Anche per “quota 102”, sussiste la finestra trimestrale e semestrale, in funzione della tipologia del comparto di lavoro. Al pari di “quota 100”, “quota 102” prevede l’incumulabilità dei redditi da lavoro dipendente o autonomo, eccezion fatta per i redditi di lavoro autonomo occasionale nei limiti di 5mila euro lordi annui. È richiesta la cessazione dell’attività lavorativa. L’accesso potrà avvenire anche successivamente al 2022. Per il comparto scuola, le domande di cessazione dal servizio, dovranno essere presentate entro il 28 febbraio 2022. È prevista la cessione del trattamento di fine servizio e di fine rapporto anche per coloro che accederanno a pensione “quota 102”.
- Ape sociale: proroga a tutto il 2022, in favore dei lavoratori con almeno 63 anni di età. Riguarda:
- coloro che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della L. 604/1966, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di...