PRISMA: per la corretta applicazione del massimale contributivo
articolo 2, comma 18, della legge 08 agosto 1995 n. 335
PRISMA: per la corretta applicazione del massimale contributivo
a cura di Fabio Venanzi
02 Aprile 2024
L’articolo 2, comma 18, della legge 08 agosto 1995 n. 335 prevede l’applicazione di un massimale contributivo nei confronti dei lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
Per la verifica di tale condizione, si considerano tutte le forme pensionistiche obbligatorie a cui sono iscritti i lavoratori dipendenti, le gestioni pensionistiche obbligatorie a cui sono iscritti i lavoratori autonomi, le Casse per i liberi professionisti, ivi compresi i lavoratori che abbiano maturato anzianità contributiva in Paesi dell’Unione europea o in Paesi convenzionati con i quali risultano vigenti accordi in materia di sicurezza sociale.
Il massimale comporta la sospensione dei versamenti per la sola contribuzione dovuta ai fini pensionistici. Per le restanti contribuzioni, cosiddette minori, la retribuzione eccedente il massimale costituisce base imponibile.
Tuttavia, l’accertamento dell’anzianità contributiva precedente il 1996, non risulta sempre agevole, in quanto il datore di lavoro non sempre ha contezza dell’anzianità assicurativa del lavoratore. A ciò deve aggiungersi che, negli ultimi anni, per effetto della forte mobilità di personale, tale informazione potrebbe essere nota soltanto ai lavoratori, che devono rendere apposita dichiarazione al datore di lavoro circa l’esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini assicurativi, anteriori al 1° gennaio 1996.
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e che valorizzano periodi antecedenti a tale data per effetto di riscatti o accrediti figurativi, l’articolo 1, comma 280, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, ha precisato che non saranno assoggettati al massimale annuo della base contributiva e pensionabile, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Pertanto, nel caso di domanda di accredito figurativo o riscatto, l’esclusione dell’applicazione del massimale contributivo decorre a partire dal mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, a condizione che si verifichi...