La distinzione ed i profili di responsabilità tra parere di regolarità tecnica, parere di regolarità contabile e ruolo del segretario dell'Ente
A seguito dell'articolo Il parere di regolarità contabile non si estende alla legittimità...
La distinzione ed i profili di responsabilità tra parere di regolarità tecnica, parere di regolarità contabile e ruolo del segretario dell'Ente
09 Settembre 2019
A seguito dell'articolo "Il parere di regolarità contabile non si estende alla legittimità dell'atto (almeno sotto il profilo istituzionale)", RUBRICA: "I CONSIGLI DI MAURO BELLESIA" DATA:21/8/2019, è stata diffusa una sentenza della Corte dei Conti particolarmente interessante, che va ad avvalorare le linee di interpretazione già indicate.
Trattasi della sent. n. 185 del 27/5/19 della Corte dei conti, Sez. Giur. Calabria, che entra nel merito delle responsabilità conseguenti l'espressione del parere di regolarità tecnica e del parere di regolarità contabile ex art. 49, comma 1, del Tuel.
La sentenza è interessante poichè affronta un tema contraddistinto da orientamenti in passato assai diversi e perchè riassume, altresì, i correlati profili di responsabilità del Segretario dell'Ente a seguito della soppressione del parere di legittimità sulle deliberazioni dell'Ente per effetto dell’art. 17, comma 85, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Riforma Bassanini bis).
Si ricorda innanzitutto il quadro normativo attuale che fa riferimento all'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione."
L'art. 49 è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.
Per le interpretazioni sui contenuti dei pareri di regolarità amministrativa, contabile e di legittimità fornite dalla Circolare del Ministero dell’Interno F.L. 1 ottobre 1997, n. 25/97 e dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell’Interno, si rinvia all'articolo "Il parere di regolarità contabile non si estende alla legittimità dell'atto (almeno sotto il profilo istituzionale)", RUBRICA: "I CONSIGLI DI MAURO BELLESIA" DATA:21/8/2019.
Le novità contenute nella sent. n. 185 del 27/5/19 della Corte dei conti, Sez. Giur. Calabria, riguardano la distinzione dei contenuti e dei profili di responsabilità conseguenti la resa del parere di regolarità tecnica, del parere di regolarità contabile e dei compiti del Segretario dell'Ente.
In merito ai contenuti del parere di regolarità contabile, si riportano qui di seguito alcuni passaggi particolarmente significativi:
" ... la lettura combinata dall’art. 49 e 147 bis, comma 1, del TUEL permette di individuare, innanzitutto, il contenuto del parere di regolarità tecnica, che non si limita a verificare l’attendibilità tecnica della soluzione proposta, ma involge l’insieme del procedimento amministrativo, coprendo e inglobando le regole sia..."