La liquidazione contabile
La liquidazione contabile spetta al Responsabile del servizio finanziario e rappresenta una fase...
La liquidazione contabile
La liquidazione contabile si esplica nei controlli e nei riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione sottoscritti e trasmessi al responsabile del servizio finanziario dal responsabile del servizio competente.
05 Luglio 2019
Nell'articolo precedente ci si è soffermati sulla liquidazione tecnica, ovvero sul provvedimento che compete all'Ufficio che ha dato esecuzione alla spesa, ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Tuel, e che:
- riscontra la regolarità della fornitura o della prestazione eseguita, in riferimento all’ordine precedentemente effettuato e sotto i profili quantitativi e qualitativi;
- verifica la documentazione prodotta dal fornitore,
- controlla se l’obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione.
- determinare la somma certa da pagare, nei limiti dell’impegno precedentemente assunto.
La liquidazione tecnica, una volta sottoscritta secondo le modalità fissate dal regolamento di contabilità, è trasmessa al Responsabile della Ragioneria per il completamento dei controlli e delle verifiche che rientrano nella definizione della c.d. liquidazione contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
La liquidazione contabile spetta al Responsabile del servizio finanziario e rappresenta una fase immediatamente successiva alla liquidazione tecnica che si concentra nella verifica amministrativa-contabile (art. 184, comma 4, del Tuel).
La liquidazione contabile si esplica nei controlli e nei riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione sottoscritti e trasmessi al responsabile del servizio finanziario dal responsabile del servizio competente.