La questione della presentazione del DUP
Documento Unico di Programmazione
La questione della presentazione del DUP
a cura di Mauro Bellesia
04 Luglio 2022
Il DUP, o documento unico di programmazione, costituisce uno dei più importanti strumenti di programmazione; ha carattere generale, è obbligatorio ed è presentato al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno, come indicato dall'art. 151, comma 1, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Il DUP costituisce, fra l'altro, il presupposto per la successiva redazione del bilancio preventivo: infatti, "Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni." (art. 151, comma 1, Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, prevede due livelli di DUP semplificato:
- il primo per i Comuni fino a 5000 abitanti;
- il secondo per i Comuni fino a 2000 abitanti.
La questione sulle modalità e sui tempi di presentazione del DUP nasce dalla formulazione degli artt. 151 e 170 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
(art. 151, c.1) "Gli enti locali ... presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno..";
(art. 170, c.1) "Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni";
(art. 170, c.1) "Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione".
Bisogna tenere conto anche dell'allegato 4/1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, al punto 4.2, let.a), che dispone: "Considerato che l’elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell’articolo 147-ter del TUEL". Tuttavia, tale indicazione vale solo per i Comuni con più di 15000 abitanti (art. 147ter del Tuel).
Ciò premesso, il termine di presentazione del Dup del 31 luglio, è stato definito non perentorio dalla Conferenza Stato - Città del 18/2/2016; in questa sede, è stato ribadito il carattere solo ordinatorio della scadenza del Documento Unico di Programmazione e, subito dopo, la Fondazione dell’ANCI (IFEL) ha avuto modo di precisare che la Conferenza ha formalmente riaffermato l’orientamento già espresso dall’ANCI e dal Ministero dell’Interno, che consente agli enti di far confluire il percorso di formale approvazione del DUP nel percorso di approvazione del bilancio, evitando di dover affrontare due sessioni di bilancio nel giro di pochissimo tempo.
Ciò nonostante la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, con la delibera n.18/2019 è pervenuta a conclusioni opposte, evidenziando il carattere perentorio della scadenza di presentazione del DUP e rilevando..."