Legge di bilancio per l'anno 2023, L. 197/2012. Sintesi delle norme di interesse della Ragioneria dei Comuni.
Legge di bilancio 2023, L. 29/12/22, n. 197
Legge di bilancio per l'anno 2023, L. 197/2012. Sintesi delle norme di interesse della Ragioneria dei Comuni.
a cura di Mauro Bellesia
09 Gennaio 2023
Si riporta qui di seguito una sintesi delle norme di maggior interesse per le Ragionerie dei Comuni contenute nella Legge di bilancio 2023, L. 29/12/22, n. 197.
(Art. 1, c. 29) Contributo da Stato per caro bollette 2023, 350 ml tot. a favore dei Comuni (pari alla prima e seconda tranche dell'anno 2022; DM 22/7/22, art 27, c 2, DL 1/3/22, n.17, e art. 40, co.3 del dl 50/2022). DM entro il 31/3/23.
(Art. 1, c. 81) Nessun tributo è dovuto in caso di inutilizzabilità e indisponibilità dell’immobile, per il quale sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio (Art. 614, comma secondo, c.p.) e invasione di terreni e edifici (Art. 633 c.p.), ovvero per i casi in cui l’immobile sia occupato abusivamente. Previsti trasferimenti compensativi; DM da emanare.
(art. 1, c. 115) Contributo una tantum su extraprofitti delle società di produzione e vendita energia.
(art.1, c. 186 e segg.) Nuove modalità di gestione agevolata controversie tributarie con l'Agenzia delle Entrate.
(art. 1, c. 205 e segg.) Cancellazione cartelle esattoriali sotto i 1000 € con riferimento ai crediti iscritti a ruolo dal 2000 al 2015 da parte degli enti locali, limitatamente alle quote sanzioni e interessi.
(art. 1, c. 228) Per le multe al CdS - codice della strada, la cancellazione delle cartelle esattoriali dal 2000 al 2015 riguarda gli interessi e le maggiorazioni semestrali di cui all’art. 27, co. 6, della legge n. 689/1981. Restano dovute le somme relative a rimborsi di notifica e procedure esecutive.
(art. 1, c. 229) E' facoltà dei Comuni disporre la non applicazione dei commi 227 e 228 (cancellazione cartelle esattoriali dal 2000 al 2015 per quanto riguarda sanzioni e interessi) con delibera consiliare entro il 31/1/23.
Comunicazione obbligatoria all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
(art. 1, c. 231 e segg.) Definizione agevolata carichi iscritti a ruolo dal 2000 al 30 giugno 2022 senza sanzioni e interessi. Pagamento entro il 31 luglio 23 o in base a un piano di rateazione.
(art. 1, c. 234) L’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.
(art. 1, c. 252) L'eventuale maggiore disavanzo determinato dall’applicazione dei commi da 222 a 227 e dei commi da 231 a 251 (cancellazione cartelle esattoriali dal 2000 al 2015 per quanto riguarda sanzioni e interessi) può essere ripianato in non più di cinque annualità, in quote annuali costanti.
(art.1, c. 253) Dilazionamento delle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti di riscossione:
- entro il 31 dicembre 2028, per i ruoli consegnati dal 2000 al 2005;
- entro il 31 dicembre 2029 per i ruoli consegnati dal 2006 al 2010;
- entro il 31 dicembre 2030 per i ruoli consegnati dal 2011 al 2015;
- entro il 31 dicembre 2031 per i ruoli consegnati dal 2016 al 2020;
- entro il 31 dicembre 2032 per i ruoli consegnati nel biennio 2021-22.
In ogni caso le comunicazioni di inesigibilità possono essere presentate in qualsiasi momento per chiusura fallimento, assenza o esiguità dei beni del debitore, prescrizione del credito, esaurimento delle procedure...