Agevolazione fiscale sui compensi per il trattamento economico accessorio per il 2026: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
art. 1, comma 237, della legge di bilancio 2026
Agevolazione fiscale sui compensi per il trattamento economico accessorio per il 2026: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
a cura di Vincenzo Cuzzola
21 Settembre 2026
L'art. 1, comma 237, della legge di bilancio 2026 ha previsto che per «l'anno 2026 i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettati, entro il limite di 800 euro, a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate destinatario delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Per il personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale destinatario delle misure di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il beneficio di cui al presente comma si aggiunge alle predette misure».
In sostanza, per il periodo d'imposta 2026, ai compensi relativi al trattamento economico accessorio, comprese le indennità di carattere fisso e continuativo, corrisposti al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni, entro il limite di 800 euro, si applica...








