Alla prestazione accessoria si applica l’aliquota IVA di quella principale
Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 348/2021, pubblicata lo scorso 17 maggio
Alla prestazione accessoria si applica l’aliquota IVA di quella principale
a cura di Vincenzo Cuzzola
24 Maggio 2021
Nel sistema dell'IVA ciascuna operazione assume autonoma rilevanza secondo il regime impositivo proprio (imponibilità o esenzione); tale regola generale, tuttavia, come ricordato recentemente dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 348/2021, pubblicata lo scorso 17 maggio, può essere derogata in presenza di operazioni complesse in relazione alle quali è necessario verificare se le stesse costituiscano, da un punto di vista economico-funzionale, un unicum inscindibile.
In linea di principio, più prestazioni, formalmente distinte, devono essere considerate come una prestazione unica quando sono:
ü tra loro collegate attraverso un vincolo di accessorietà, caratterizzato dalla miglior fruizione di un servizio grazie ad un altro ad esso ancillare;
ü strettamente connesse al punto da formare, oggettivamente, un’unica prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale.
Al riguardo, l'articolo 12 del d.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce che “le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuate direttamente dal cedente o prestatore, ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggette autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale”. In base al principio secondo cui “accessorium sequitur principale”, le operazioni accessorie concorrono, pertanto, alla formazione della base imponibile dell'operazione principale, ne assumono lo stesso trattamento fiscale e sono soggette alla medesima aliquota...