Applicazione dell’IVA sulle somme oggetto di accordo transattivo
Agenzia delle Entrate con risposta ad istanza di interpello n. 212 del 26 marzo 2021.
Applicazione dell’IVA sulle somme oggetto di accordo transattivo
a cura di Vincenzo Cuzzola
07 Aprile 2021
È assoggettata ad IVA la somma riconosciuta dall’ente pubblico - nella qualità di stazione appaltante - ad un’associazione temporanea di imprese (ATI) nell’ambito di una transazione legata a contestazioni insorte per un contratto di appalto di lavori, quale contropartita alla rinuncia, da parte dell’ATI, ad ogni forma di riserva e/o ulteriore contestazione: è quanto chiarito dall’
Come è noto, una somma di denaro assume rilevanza, ai fini IVA, se corrisposta a titolo di controvalore (rectius corrispettivo) di una cessione di beni o di una prestazione di servizi specificamente individuate; diversamente, sono escluse dalla sfera impositiva, per carenza del presupposto oggettivo, le somme erogate a titolo di liberalità ovvero aventi carattere meramente risarcitorio; ai fini dell'individuazione del trattamento fiscale in concreto applicabile, occorre, pertanto, individuare la "funzione economica" delle somme dedotte in contratto, rilevanti agli effetti dell'IVA se corrisposte a fronte di obblighi di fare, non fare o permettere a carico della controparte negoziale (in tal senso, cfr. CGE causa C-277/05 del 18 luglio 2007, nonché ex multis risoluzione n. 110/E del 15 maggio 2003).
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972 risultano, infatti, imponibili "le prestazioni di servizi verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obblighi di fare, non fare o permettere quale ne sia la fonte". Nella sent. n. 20233/2018 la Corte di Cassazione ha, peraltro, precisato che "la..."