Detrazione IVA in caso di operazione venuta meno: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
interpello n. 544 dell’11 agosto 2021
Detrazione IVA in caso di operazione venuta meno: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
a cura di Vincenzo Cuzzola
31 Agosto 2021
Segnaliamo la recente risposta ad interpello n. 544 dell’11 agosto 2021, nella quale gli esperti dell’Agenzia delle Entrate hanno ricordato le regole generali per la corretta operatività della detrazione IVA nel caso di operazione venuta meno in tutto o in parte.
L'art. 26, comma 2, del decreto IVA (DPR n. 633/1972), dopo le modifiche in ultimo recate dall'art. 18, comma 1, lett. a), del DL 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, dispone che “Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25”.
In ordine alla procedura di variazione in diminuzione ai sensi del medesimo art. 26, la circolare 17 gennaio 2018, n. 1/E ha chiarito che “per effetto del combinato disposto dell'articolo 26 e dell'articolo 19 del medesimo decreto, detta procedura deve realizzarsi (e, dunque, la nota di variazione deve essere emessa) entro i termini previsti dal comma 1 del citato articolo 19. In particolare...