Esenzione IVA per le prestazioni alle biblioteche: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
interpello n. 763/2021 dell’Agenzia delle Entrate
Esenzione IVA per le prestazioni alle biblioteche: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
a cura di Vincenzo Cuzzola
16 Novembre 2021
Segnaliamo la recente risposta ad interpello n. 763/2021 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata lo scorso 8 novembre, nella quale sono stati ribaditi alcuni chiarimenti in materia di esenzione IVA per le prestazioni alle biblioteche.
L'art. 10, comma 1, numero 22), del dPR 26 ottobre 1972, n. 633, prevede l'esenzione dall'IVA per “le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelli inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili”.
Si tratta di una disposizione avente valenza oggettiva, nel senso che l'esenzione delle prestazioni a cui la stessa fa riferimento è prevista a prescindere dal soggetto che fornisce le prestazioni medesime.
Tanto premesso, è utile ricordare che, secondo l’art. 101, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 41 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per biblioteca si intende “una struttura permanente che raccoglie e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio”. Quindi, considerata quest'ultima disposizione, per prestazioni proprie e, quindi, tipiche che connotano una struttura quale la biblioteca, si intendono: la raccolta, la catalogazione, la conservazione, l'archiviazione e la consultazione, anche su supporti informatici, di libri o di altro materiale utile per finalità di studio e ricerca (cfr. risoluzioni n. 135/E del 2006; n. 131/E del 2007; n. 148/E del 2008). Pertanto, rientrano nella disposizione di esenzione IVA unicamente dette prestazioni, con esclusione di altre non espressamente indicate (cfr. risoluzioni n. 135/E del 2006 e 131/E del 2007).
Inoltre, al fine dell'applicazione della suddetta disposizione di esenzione dall'IVA, è necessario che le prestazioni proprie caratterizzanti una struttura quale la biblioteca (o una struttura simile) siano rese dall'affidatario nella sua globalità: ciò significa che le stesse devono essere considerate nel loro complesso, in quanto funzionali all'erogazione di servizi aventi natura culturale e sociale cui è destinata strutturalmente la medesima biblioteca (cfr. risoluzione n. 148/E del 2008). In caso contrario, l'affidamento a terzi di prestazioni di...