Il lavoro agile diventa modalità ordinaria: Decreto Cura Italia, novità e risvolti
misure introdotte dal D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. “Cura Italia”
Il lavoro agile diventa modalità ordinaria: Decreto Cura Italia, novità e risvolti
misure introdotte dal D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. “Cura Italia”
23 Marzo 2020
Tra le misure introdotte dal D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. “Cura Italia”, si rinviene anche il suggello definitivo del primato del lavoro agile ai tempi del COVID-19, chiudendo il cerchio di un convulso quadro normativo che si sussegue da diverse settimane. L’art. 87 della suddetta decretazione d’urgenza, infatti, prevede al comma 1 che “fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.”
Tale disposizione contiene una serie di deroghe rispetto all’apparato normativo di riferimento in materia, contenuto nella L. n. 81/2017.
Per qualche giorno, dopo un convulso susseguirsi di interventi, le novità erano condensate nel D.P.C.M. del 11.03.2020 che, opportunamente rimediando al rischio di vuoto normativo prodotto dalle fonti di pari grado dei giorni precedenti, e così fugando ogni dubbio, aveva previsto, all’art. 1, comma 6, che le Pubbliche Amministrazioni “assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.”. Il provvedimento, nondimeno, manteneva ferme le raccomandazioni sulla promozione di congedo ordinario e ferie per i lavoratori dipendenti (ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera e), del D.P.C.M. del 08.03.2020), comunque “fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza”.
Nel frattempo, il Ministero per la Pubblica Amministrazione aveva individuato alcune forme organizzative e di incentivazione del lavoro agile, emanando l’apposita circolare n. 1 del 4 marzo 2020. Quest’ultima rimane tutt’ora operante, anche dopo l’emanazione del Decreto “Cura Italia” da ultimo adottato. Può ritenersi, tuttavia, che le raccomandazioni e le misure di incentivazione ivi previste sono da considerare in una prospettiva nuova, dal momento che, ad oggi (e nell’arco di pochissimi giorni), il lavoro agile è passato da forma straordinaria di prestazione dell’attività lavorativa, a modalità da promuovere incentivare, fino a diventare “modalità ordinaria di svolgimento” per la P.A., in virtù del già citato art. 87 del D.L. 18/2020.
Ben si comprende, allora, come quest’ultima disposizione, essendo stata invertita la stessa concezione della modalità del lavoro dipendente, prevede che le amministrazioni:
- “limitano la presenza del personale negli uffici” alla sola garanzia delle attività indifferibili e che necessitino di espletamento in loco (eventualmente anche connesse alla gestione dell’emergenza);
- non considerano più l’operatività degli accordi individuali e degli obblighi informativi previsti dalla L. 81/2017, segnatamente agli articoli 18 e ss.
Proprio in deroga al comma 2 del predetto articolo 18, il Governo ha previsto inoltre la possibilità di svolgimento della prestazione lavorativa in lavoro agile “attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti...