Modalità di pagamento dell’imposta di bollo e relative sanzioni
risposta ad istanza di consulenza giuridica n. 14 del 10 dicembre 2020 da parte dell’Agenzia...
Modalità di pagamento dell’imposta di bollo e relative sanzioni
a cura di Vincenzo Cuzzola
21 Dicembre 2020
La recente risposta ad istanza di consulenza giuridica n. 14 del 10 dicembre 2020 da parte dell’Agenzia delle Entrate offre l’occasione per analizzare le modalità di pagamento dell’imposta di bollo e delle sanzioni connesse al mancato versamento di quanto dovuto all’erario.
Come è noto, l'art. 13, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/1972, prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di 2 euro per ogni esemplare, per le “fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti [...], ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”. In applicazione della nota 2 lettera a), in calce al predetto articolo, inoltre, l'imposta non è dovuta “quando la somma non supera lire 150.000 (euro 77,47)”.
Circa le modalità di assolvimento della citata imposta, l'art. 3 del citato DPR stabilisce che l'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della Tariffa allegata:
ü mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
ü in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia dell'entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.
La disciplina del pagamento dell'imposta in modo virtuale è recata dall'art. 15, secondo cui “per determinate categorie di atti e documenti, [...] l'intendente di finanza può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta anziché in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale [...]. Ai fini dell'autorizzazione [...] l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione [...] contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno”.
In sintesi, il versamento è eseguito annualmente sulla base della liquidazione fatta dall'ufficio, dapprima a titolo provvisorio per l'anno in corso e, successivamente, a titolo definitivo sulla base della dichiarazione presentata dal contribuente.
Con riguardo alle fatture elettroniche, invece, l'art. 6 del Decreto Ministeriale 17 giugno 2014 dispone che: “1. L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica. 2. [...] Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l'Agenzia delle entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell'Agenzia delle entrate. Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto”.
Quindi...