Rettifica della detrazione IVA per spese incrementative del valore di beni ammortizzabili
L’agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello n.131 del 29.04.2019...
Rettifica della detrazione IVA per spese incrementative del valore di beni ammortizzabili
L’agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello n.131 del 29.04.2019, chiarisce la corretta gestione dell’imposta sul valore aggiunto circa le spese incrementative del valore dei beni ammortizzabili.
13 Maggio 2019
L’agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello n.131 del 29.04.2019, chiarisce la corretta gestione dell’imposta sul valore aggiunto circa le spese incrementative del valore dei beni ammortizzabili.
Con l’istanza presentata ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212, l’istante richiede all’Amministrazione finanziaria se le spese di migliorie sui beni di terzi non debbano essere considerate oneri pluriennali e più precisamente “spese relative a più esercizi” di cui all’articolo 108, comma 3, del TUIR. Di conseguenza, chiede se le predette spese debbano essere escluse dall’ambito di applicazione dell’articolo 19-bis2 del D.P.R. n. 633 del 1972 che al comma 8 obbliga a effettuare la rettifica della detrazione soltanto “… per i beni immateriali di cui all’articolo 68 (articolo 103 post riforma) del testo unico delle imposte sui redditi …”.
L’Agenzia delle Entrate, nel fornire risposta al quesito posto, fa riferimento a quanto disposto dalla Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Il meccanismo di rettifica della detrazione, secondo costante orientamento dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia è “parte integrante del sistema di detrazione dell’IVA istituito dalla direttiva 2006/112. Esso mira ad aumentare la precisione delle detrazioni, così da assicurare la neutralità dell’IVA, in modo che le operazioni effettuate allo stadio anteriore continuino a dare luogo al diritto di detrazione soltanto nei limiti in cui esse servano a fornire prestazioni soggette a tale imposta. Tale meccanismo persegue, quindi, l’obiettivo di stabilire una relazione stretta e diretta tra il diritto alla detrazione dell’IVA pagata a monte e l’impiego dei beni o dei servizi di cui trattasi per operazioni soggette ad imposta a valle” (cfr. Corte di Giustizia, sentenza 31 maggio 2018, Kollroß e Wirtl, cause riunite C660/16 e C-661/16 e giurisprudenza ivi richiamata).
Per quanto riguarda la nascita di un eventuale obbligo di rettifica della detrazione dell’IVA, l’articolo 185, paragrafo 1, della direttiva stabilisce la regola secondo la quale tale rettifica deve essere operata in particolare quando, “successivamente alla dichiarazione dell’IVA, sono intervenuti dei mutamenti degli elementi presi in considerazione per determinare l’importo della suddetta detrazione”. Tali variazioni sono probabili specialmente nel caso dei beni d’investimento, che sono spesso utilizzati per un certo numero di anni, nel corso dei quali possono cambiare gli scopi cui essi sono destinati.
A tal fine, l’articolo 187 della direttiva IVA individua un periodo minimo di cinque anni per la rettifica della detrazione che, per i beni d’investimento, può essere prolungato dagli Stati membri fino a venti anni.