Rilevanza IVA dei fondi PNRR: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
Agenzia delle Entrate risposta n. 193/2024, pubblicata il 4 ottobre 2024
Rilevanza IVA dei fondi PNRR: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
a cura di Vincenzo Cuzzola
14 Ottobre 2024
Come è noto, il sistema dell'IVA si fonda sull'esistenza di una pattuizione in ordine ad uno scambio di prestazioni reciproche, ossia la fornitura o prestazione di servizi da un lato e il corrispettivo dall'altro; in questo contesto, come ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 193/2024, pubblicata il 4 ottobre 2024, anche le somme erogate sotto forma di contributi/finanziamenti pubblici, come nel caso dei fondi PNRR, possono assumere rilevanza ai fini IVA, se corrisposte a fronte di un'obbligazione di dare, di fare, di non fare ovvero di permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive.
Nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, infatti, i contributi costituiscono la controprestazione dell'attività svolta dal soggetto beneficiario; in assenza di una corrispondente specifica prestazione a carico del beneficiario nei confronti dell'ente/soggetto erogante, invece, le medesime somme costituiscono ''cessioni che hanno per oggetto denaro'', fuori campo IVA per carenza del presupposto oggettivo di applicazione dell'imposta.
Un utile quadro di riferimento per stabilire la corretta classificazione fiscale delle erogazioni pubbliche è stato fornito dalla circolare n. 34/E del 21 novembre 2013, concernente il trattamento agli effetti dell'IVA dei contributi erogati da Pubbliche Amministrazioni; nel corpo di detto documento di prassi sono suggeriti taluni criteri di carattere generale per orientare l'interprete nel distinguere le somme qualificabili come mere elargizioni di somme di denaro per il perseguimento di obiettivi di carattere generale da quelle che invece costituiscono corrispettivi.
La richiamata Circolare chiarisce che “Al fine di accertare se i contributi di cui trattasi costituiscano nella sostanza corrispettivi per prestazioni di servizi, ovvero si configurino come mere elargizioni di somme di denaro per il perseguimento di obiettivi di carattere generale, occorre fare riferimento al concreto assetto degli interessi delle parti”, secondo, quindi, un approccio casistico che deve tenere in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta.








