Il prospetto delle spese di rappresentanza, da allegare al rendiconto
L'art. 16, comma 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla...
Il prospetto delle spese di rappresentanza, da allegare al rendiconto
25 Marzo 2019
L'art. 16, comma 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dispone l'obbligo di allegare al rendiconto un elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio di riferimento, sottoscritto dal Segretario, dal Responsabile del servizio finanziario e dall'Organo di revisione dell'Ente (art. 3, D.M. 23 gennaio 2012).
Trascorsi 10 gg dall'approvazione del rendiconto, l'elenco delle spese di rappresentanza è inviato alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ed è pubblicato sul sito web dell'Ente.
Lo schema tipo del prospetto nel quale vanno elencate le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali è stato approvato dal D.M. 23 gennaio 2012 Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 febbraio 2012, n. 28.
Non esiste nella normativa degli enti locali una puntuale definizione delle spese di rappresentanta, delle tipologie e dei limiti; pertanto, occorre fare riferimento alla copiosa giurisprudenza.
Una indicazione dei principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza, si rinviene nel D.M. 23 gennaio 2012, che comunque rinvia alla giurisprudenza.
In estrema sintesi, le spese di rappresentanza si contraddistinguono per i seguenti motivi:
- trattasi di spese sostenute dall'Ente finalizzate ad accrescere o mantenere il prestigio e la reputazione dell'Ente;
- consentono di intrattenere rapporti istituzionali verso l'esterno, in modo confacente alle finalità istituzionali dell'Ente;
- vi è, pertanto, una stretta correlazione tra spesa sostenuta e finalità istituzionali;
- devono essere supportate da una rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;
- vi deve essere sempre una rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità.
Ciò premesso si evidenziano alcuni pareri o sentenze che possono essere utili all'individuazione della fattispecie.
Requisiti generali
La delib. n. 271/2013/VSGO del 24/10/13 della Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo E.R., elenca i requisiti di legittimità delle spese di rappresentanza:
1. Scopo promozionale
2. Inerenza ai fini istituzionali
3. Congruità e sobrietà delle spese
4. Ufficialità della spesa
5. Carattere eccezionale
6. Adempimenti amministrativi e gestionali
7. Riconducibilità della spesa agli organi di vertice
8. Destinatari: soggetti rappresentativi dell'ente al quale appartengono
9. Stanziamento in bilancio e vincolo di cui al d.l. 78/2010
10. Previa adozione di una normativa
La citata delib. n. 271/2013/VSGO del 24/10/13 della Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo E.R. risulta particolarmente utile anche perchè riporta in sintesi alcune tra le più significative pronunce in materia di spese di rappresentanza, che si riportano in sintesi qui di seguito.
Utilizzo carte di credito - agente contabile
Sentenza 09 novembre 2005, n. 682 - Sezione III giurisdizionale centrale d'Appello – Obbligo di rendiconto a fronte dell'utilizzo di una carta di credito.
Con l'impiego della carta di credito (il cui utilizzo trova dettagliata regolamentazione, con particolare riferimento all'obbligo di documentare periodicamente le spese sostenute, nel decreto del Ministero del Tesoro n. 701/1996) l'utilizzatore della carta assume la veste di ordinatore di spesa e di agente contabile, dal momento che, con un unico atto, decide l'effettuazione della spesa e ne eroga materialmente l'importo al terzo accipiente. Con ciò, la sua responsabilità appare rivestire natura giuridica contabile e, come tale, consente un esonero (totale o parziale) di responsabilità solo nell'ipotesi in cui l'agente sia in grado di fornire sufficienti elementi per acclarare un legittimo esito delle erogazioni di spesa da lui disposte ed effettuate.
Dimostrazione dell'inerenza ai fini istituzionali
Sentenza 20 marzo 2007, n. 64 - Sezione II giurisdizionale centrale d'Appello – Prova dell'inerenza ai fini istituzionali della spesa asseritamente di rappresentanza.
Le spese di rappresentanza possono essere ritenute lecite solo se sono rigorosamente giustificate e documentate, con l'esposizione, caso per caso, dell'interesse istituzionale perseguito, della dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa, della qualificazione del soggetto destinatario e dell'occasione della spesa stessa.
Giustificazione
Le spese di rappresentanza possono essere ritenute lecite solo se siano rigorosamente giustificate e documentate con l'esposizione caso per caso dell'interesse istituzionale perseguito, della dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa stessa, della qualificazione del soggetto destinatario e dell'occasione della spesa stessa. Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale di Appello, sentenza n. 341 del 14/9/18.
Viaggi all'estero
Sentenza 28 luglio 2008, n. 346 - Sezione I giurisdizionale centrale d'Appello – Iniziative di promozione all'estero di attività imprenditoriali locali. Di per sé non costituisce illecito l'effettuazione di viaggi all'estero da parte di amministratori comunali, così come nel caso di gemellaggio con altre città; tuttavia tali iniziative devono mantenersi entro certi limiti funzionali (coerenza con gli obiettivi da perseguire) e quantitativi. Conseguentemente, dev'essere giudicata illecita l'organizzazione (e il relativo svolgimento) di una vera e propria attività ordinaria e
continuativa di “politica estera”, caratterizzata da trasferte e missioni effettuate a cadenza pressoché regolare, peraltro non raccordate con l'amministrazione regionale se non in sporadiche occasioni e per iniziative specifiche. Peraltro, in tal modo l'ente locale ha sottratto risorse ad altri e più diretti interessi della comunità amministrata.
Doni natalizi in favore del personale dipendente
Sentenza 27 settembre 2011, n. 417 - Sezione I giurisdizionale centrale d'Appello – Scopo di promozione dell'immagine o dell'attività dell'ente. Doni natalizi in favore del personale dipendente.
Con l'acquisto dei gadget natalizi e di medaglie commemorative è stata effettuata una spesa non solo non satisfattiva di alcun interesse pubblico, ma soprattutto non corrispondente alla causa attributiva del relativo potere. E', infatti, da escludere che le spese in questione possano ricondursi a esigenze di rappresentanza e di funzionalità all'esercizio della carica e all'immagine del Consiglio regionale. Né è possibile giustificare dette spese allo scopo di fidelizzazione del personale, in quanto la stessa non può essere perseguita mediante spese ulteriori rispetto a quelle consentite dalla disciplina del rapporto di lavoro.
Rendicontazione
Deliberazione 3 febbraio 2010, n. 116 – Sezione regionale di...