COMPENSI ISTAT a dipendenti di ruolo di Regioni – EE.LL. operanti quali rilevatori pro indagini ISTAT: quid iuris post CCNL 21.5.2018?
COMPENSI ISTAT
COMPENSI ISTAT a dipendenti di ruolo di Regioni – EE.LL. operanti quali rilevatori pro indagini ISTAT: quid iuris post CCNL 21.5.2018?
28 Agosto 2019
Prima di esaminare la questione in epigrafe occorre ribadire alcuni punti fermi 'preliminari' sul piano del diritto del Pubblico Impiego sul fronte dell'impiego/utilizzo del personale e del trattamento economico:
A) ferma restando la supremazia della legge (v. art. 2 D.Lgs. 165/2001), lo stesso Tupi (v. sempre all'art. 2 ivi) ammette che il CCNL disciplini il trattamento economico del pubblico dipendente ed il CCNL, anche per il Magistrato giudicante, ha forza di legge: lo dice il Codice Civile cui l'art. 2 del D.Lgs. 165/2001 rinvia;
B) ex D.Lgs. 165/2001 (v. ivi art. 45 commi 2 e 3) e CCNL vigenti (tutti) il pubblico dipendente di 'truppa' percepisce dalla propria PA emolumenti derivanti:
- 1) da trattamento tabellare cd. fisso mensile + altre eventuali eccezionali voci retributive fisse non riassorbibili fatte salve da legge/ccnl: rientra nel fisso la cd PEO in godimento): trattasi di una somma che compete al dipendente per il semplice fatto di porre le sue energie psicofisiche a disposizione del datore di lavoro per il tempo (giornaliero, settimanale [36h regola], mensile [156h regola]) e nel luogo [sede di lavoro ordinaria o straordinaria [es. in caso di trasferta]); se il datore di lavoro non impiega o impiega male (demansionandolo) il dipendente risponde per danno erariale da inutilizzo e/o demansionamento del dipendente;
- 2) trattamenti economici accessori certi di tipo indennizzante e/o premianti una funzione e non il risultato della prestazione (turno, reperibilità, maneggio valori, indennità per specifiche responsabilità): trattasi di somme che, in quanto connesse a funzioni/mansioni esercitate quotidianamente, spettano in modo fisso e magari sono da corrispondersi mensilmente (e non anni dopo!);
- 3) per il lavoro straordinario (anch'esso trattamento economico latamente accessorio eventuale) reso su ordine della PA (serve sempre l'autorizzazione del Dirigente) ovvero quello extra orario d'obbligo, da 1 minuto a n. minuti//ore giornalmente, il CCNL nulla dice né il CCAL e/o l'Ente possono normare in deroga o extra: le PPOO e la Dirigenza non hanno tale istituto; la Dirigenza non ha neppure debito orario giornaliero anche se ha su base settimanale la giornata lavorativa, la giornata non lavorativa e la giornata di riposo come per il personale di 'truppa';
NB: non è lavoro straordinario da remunerarsi il cd lavoro eccedente o plus (rispetto al debito orario) che il dipendente espleta ex post o perché no ex ante per recuperare il minus orario che il CCNL espressamente consente/prevede che possa generarsi giornalmente senza per ciò incorrere in responsabilità disciplinare, così dice ad esempio - innovativamente quanto finalmente!Troppo tardi.
Il CCNL 21.5.2018 all'art. 27 comma 3 a proposito dell'orario cd flessibile “3. L’eventuale debito orario derivante dall’applicazione del comma 1, deve essere recuperato nell’ambito del mese di maturazione dello stesso, secondo le modalità e i tempi concordati con il dirigente.” Come si vede non c'è alcun spazio per CCAL e/o per atto organizzativo unilaterale della PA: serve solo 'accordo' tra lavoratore e Dirigente e …..chi tace, dinanzi a fatti concludenti, acconsente per via del principio della liberta della forma nella gestione del rapporto di lavoro dipendente;
- 4 trattamenti economici cd 'accessori' eventuali distintamente destinati per legge (vedasi esattamente il TITOLO III del D.Lgs. 150/2009 che oggettivamente integra ab externo il Tupi) a premiare = valorizzare:
a) (primo binario) “ merito e le professionalita' ” individuali del dipendente lavorante (v. art. 45 comma 3bis del D.Lgs. 165/2001 + art. 20 ss. D.Lgs. 150/2009): trattasi di spettanze assolutamente non legate alla cd PERFORMANCE (né individuale né organizzativa) in quanto il Legislatore distingue nella normazione indicata tra ( ) tale seconda via di giustificazione dell'erogazione di trattamento accessorio; addirittura la lettera c) ovvero “le progressioni economiche, di cui all'articolo 23;” altro non sono che la 'nuova' PEO e che dunque dovrebbe essere valorizzata/elenca qui e non sopra sub n. 1 allorchè viene erogata per la prima volta; anche se poi ex lege (v. art. 20 cit. comma 2) detti istituti (meno quello della lettera d) si finanziano con il FONDO UNICO PER IL TRATTEMENTO ACCESSORIO (dice la legge “sono riconosciuti a valere sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa.”)
b) (secondo binario) “il miglioramento della performance organizzativa e individuale” dice l'art. 18 del D.Lgs. 150/2009, ovvero la vera e propria PERFORMANCE, come chiaramente illustrata dal DLgs. 150/2009 al Tit. II quanto al cd CICLO DELLA PERFORMANCE e al Tit. III solo (agli artt. 18, 19 e 19bis) per chiarire il cd divieto di erogarla a pioggia e far partecipare gli utenti e dunque la necessità di differenziare e quindi selezionare i dipendenti percettori di questi secondi emolumenti accessori, il resto del Tit. III riguarda solo il primo binario del MERITO (v. sopra lett. b), molto trascurato da molte PP.AA. italiane: se un Dirigente ha tutti dipendente ugualmente bravi è …..incartato per legge ! Italy !!!
E' pacificamente vietato (numerose le pronunce dell'Aran e conformi verbali ispettivi del MEF) generare prestazioni lavorative performanti in regime di orario di lavoro straordinario (ciè splafonando dall36h settimanali d'obbligo) in quanto tratterebbesi di una contraddizioni in termini (dove starebbe il miglioramento? La maggiore produttività?) e sarebbero prestazioni lavorative già coperte (riconducibili e quindi remunerate) da altro istituto: il lavoro straordinario con suoi precisi costi ed aliquote a seconda della facia temporale in cui ricade la prestazione lavorativa ! Provare a fare il contrario..per credere !
E' esattamente ad esse tutte prestazioni performanti (di tipo a e b) ed accessorie in genere che il Tupi si riferisce quando all'art. 7 comma 5 scrive “5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.” Insomma: no rendite di posizione!
- 5. solo per dirigenti e PPOO: retribuzione di POSIZIONE e di RISULTATO* (* in buona sostanza la PERFORMANCE individuale e collettiva di Dirigenti e PP.OO.);
C) il principio di onnicomprensività del trattamento economico il D.Lgs. 165/2001 lo sancisce espressamente solo per i Dirigenti all'art. 24 in maniera/termini/ampiezza peraltro curiosa e costituzionalmente molto discutibile alla luce dell'art. 36 Cost., tanto più che il Dirigente finisce per essere dipinto e voluto anche quale 'un buono a (per) tutto ed un capace di nulla' di pannelliana memoria; sia concesso riportare e chiosare il comma 3 del cit. art. 24: “3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera
- tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto,(((SIN QUI TUTTO OK: se si è incardinati in una data Direzione e chiaro che tutte le attività necessitate per la sua direzione sono dovute e si intendono remunerate dallo stipendio)))
- nonché qualsiasi incarico ad essi conferito (((da chi? Anche da TERZI, ovviamente autorizzato ex art 53???))) in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio (((anche per attività extra Servizio d'assegnazione/incardinazione: è gli atri Dirigenti??? L'accettante coatto che cosa ha di diverso dagli altri Dirigenti non incaricati...extra???))) o su designazione della stessa (((da TERZI: paga dazio?))); i compensi dovuti dai terzi (((finalmente questi TERZI escono fuori: solo per chiarire che incassa in primis la PA datoriale!))) sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza . (((ma allora in qualche modo questi Dirigenti incaricati extra remunerati da TERZI una via per essere per ciò remunerati extra ce l'anno ???!!!)))” .
E' palesemente nel torto chi afferma[1] che il principio dell'onnicomprensività della retribuzione del dipendente pubblico è sancito dall'art. 2 comma 3 del Tupi, basta leggerlo per capire che non è così e comunque lo stesso D.Lgs. 165/2001 rappresenta una 'legge' che norma e regola (v. ad es. l'art. 53) il trattamento economico dei pubblici dipendenti:
“3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.”. In questa norma sta semplicemente scritto che il dipendente pubblico può percepire solo compensi previsti da legge o ccnl e non viene in esso assolutamente descritto il principio assoluto* (*sarebbe incostituzionale per violazione dell'art. 36: il pubblico dipendente non è un cittadino di serie B né può essere per ciò schiavizzato o ricattato quale lavoratore a tutto disponibile e buono a tutto a costi modesti![2]) e magari un accenno - come fa l'incipit dell'art. 53 – al DPR 3/1957 art. 60 e ss. non sarebbe guastato atteso che da quelle attività lavorative (concomitanti) ivi indicate (ma vietate in modo assoluto) deriva al dipendente un compenso = un reddito aggiuntivo !!!
D) è decisamente ed oggettivamente errato - e se si insiste ‘falso’: sarebbe una menzogna! - sostenere che la PA datoriale non può conferire ai dipendenti di truppa (per la Dirigenza è discutibile!) e quindi remunerarli aggiuntivamente oltre lo stipendio mensile: invero ciò lo ammette espressamente l'art. 53 commi 2, 5, 7 periodo 1, 12 periodo 1, 13, 14 periodo 1 del D.Lgs. 165/2001 (senza distinguere tra truppa e Dirigenza! Ma per la sola Dirigenza l'art. 24 co. 3 dice...v. sopra: quid iuris?!?) con onere della PA incaricante di mettere anche in ostensione su Amministrazione Trasparente ex art 18 D.Lgs. 33/2013 detti compensi extra attribuiti:
>) art. 53 Tupi:
“2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati”
“5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione (((a propri dipendenti, ovviamente))), nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza ((((RIPROVA!!!))), ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente
“7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. ”
“12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai p-r-o-p-r-i dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. ”
“13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11”
“14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo.”
>) art. 18 D.Lgs. 33/2013: “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei p-r-o-p-r-i dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico”;
E) ex art. 97 Cost. per qualunque PA italiana, funzionante spendendo denaro pubblico (quello dell'Erario), vale il principio della COMPETENZA ovvero ciascuna PA deve svolgere le funzioni che la legge le attribuisce e non altre (es. un Comune non po' legittimamente finanziare ed acquisire uno studio per lo sbarco su Marte) e dell'AUTONOMIA nel senso di autarchia ovvero ciò che può fare/ottenere con le sue proprie risorse umane (dipendneti di ruolo o eccezionalmente TD) e strumentali (es. amministrazione diretta), garantite dal proprio Bilancio di spesa, solo con esse deve essere fatto e così remunerato e ciò vale per il mondo:
- sia degli acquisti di beni/servizi/forniture e dei lavori, anche se molti, anche togati, lo ignorano e pensano che l'outsourcing in tale ambito ' è bello e sempre legittimo di per sé ' (extra art. 97 Cost. che pure 'norma' unitamente al buon senso e alla responsabilità del buon padre di famiglia, il D.Lsg. 50/2016 è farcito di passaggi in tal senso); è legittimo ed erarialmente neutro per un Comune rifare 100mt. di pubblico marciapiede spendendo 10.000€. con una Società edile quando in amministrazione diretta ne spenderebbe 5.000€.???
- sia per l'utilizzo dell'altrui lavoro autonomo anche se....non ve ne sarebbe bisogno: in tal caso stante la vetustà dell'italico vizietto il D.Lgs. 165/2001 fa un'esatta radiografia curante del fenome con l'art. commi 5bis e ss. del D.Lgs. 165/2001, che a ben leggerlo con l'art. 97 Cost. In mano dovrebbe altresì normare anche il gioso ricorso ai servizi erogati anche da persone giuridiche non solo fisiche, che in apertura recitano “5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilita' erariale (((IPSO IURE = DANNO ERARIALE PRESUNTO, NON SERVE PROVA!))). I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, [di natura occasionale o coordinata e continuativa,] ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; (((COMPETENZA)))
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;(((Eccezione: CARENZA QUALI/QUANTITATIVA di proprio personale = corollario negativo ex art. 97 COST. che presuppone l'AUTARCHIA della PA))).
F) il punto di partenza di diritto innegabile secondo cui “Quindi, prima di qualsiasi ulteriore considerazione bisogna capire se lo svolgimento delle attività correlate al censimento rientrino già nei compiti istituzionali del personale degli uffici comunali. Per noi assolutamente sì, ma siccome so che questa affermazione non basta, riportiamo di seguito uno spezzone della Delibera n. 14/2009 della Corte dei conti della Lombardia: “l’esecuzione di censimenti e di altre attività di rilevazione statistica rientra nel novero dei compiti istituzionali dell’ente locale. L’esercizio della funzione statistica per le autonomie locali è disciplinato dagli artt. 12 e 14 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), nonché dagli artt. 2 e 6 del D. Lgs. 322/1989. Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile e di statistica. Ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
Ne consegue che per l’ente comunale la resa del servizio statistico deriva da un obbligo previsto dalla legge, precettivo nell’an, discrezionale nel quomodo. L’ufficio statistica del comune, o altra unità organizzativa equipollente, si integra con l’organizzazione del sistema statistico nazionale e svolge attività censuarie e di rilevazione per conto dell’ISTAT negli ambiti della propria competenza territoriale.” e quindi “Ad una prima considerazione quindi, al dipendente dell’ente locale, può essere riconosciuto per leattività del censimento solo un “compenso specifico” per attività svolte fuori orario di lavoro.”[3], assolutamente non può:
a) portare l'Ente alla violazione dell'art. 36 Cost.;
b) a creare un debito orario lavorativo per il dipendente di ruolo di terzo tipo diverso cioè dal lavoro ordinario (pagato col tabellare) e dal lavoro straordinario (pagato come il CCNL impone) e dire che è remunerato da “specifico compenso”: e poi in questo terzo tipo di debito orario il dipendente sarebbe in servizio? Coperto ai fini Inail? Che mezzi utilizza? Etc. La questione da cui certi Autori nei loro scritti rifuggono è: ma se non è lavoro ordinario né straordinario, quale è il rapporto di lavoro che intercorre tra il (per caso) dipendente e l'Ente Locale longa manus dell'Istat? Non resta che il lavoro autonomo occasionale !!! Tertium non datur, secondo l'ordinamento civile italiano, non si scappa;