COVID-2019 E PP.AA.: COSA C’E’ DA FARE AL 25.3.2020 POST DL 19/2020?
COMMENTO GIURIDICO OPERATIVO IN ORDINE LOGICO: OVVERO CHI ADOTTA GLI ATTI E COSA C’E’ DA FARE.
COVID-2019 E PP.AA.: COSA C’E’ DA FARE AL 25.3.2020 POST DL 19/2020?
COMMENTO GIURIDICO OPERATIVO IN ORDINE LOGICO: OVVERO CHI ADOTTA GLI ATTI E COSA C’E’ DA FARE.
26 Marzo 2020
In questi giorni di frenesia giuridico-normativa determinata dal COVID-2019 o meglio dall'urgente necessità di adottare MISURE ORGANIZZATIVO-GESTIONALI delle risorse umane anche nelle PP.AA. italiane è successo di tutto, anche con un mutamento nel tempo di dette misure – quanto a contenuto e natura - rispetto alle iniziali, anche con ripetizioni normative davvero sconcertanti e...segno dei tempi di sbandamento anche normativo che stiamo vivendo. Ve ne siete accorti? Addirittura il Servizio del Contenzioso presso l’Ufficio del Vice Capo del Dipartimento di Protezione Civile nazionale ha divulgato un TESTO UNICO delle disposizioni in genere contra COVID2019 (esattamente un “TESTO UNICO COORDINATO COVID-19_24_3_2020.pdf”: versione ancora senza le disposizioni del DL 19/2020, ma le aggiungeranno) !!!
Volendo limitare l'esame a quelle più rilevanti per i PUBBLICI DIPENDENTI devesi in primis riportare in appresso i più recenti testi 'normativi' statali (Decreti Legge, DPCM, Ordinanze Ministero della Sanità, Direttiva del DFP: omesso qualunque riferimento alle Ordinanze regionali/comunali) intervenuti in materia [debitamente chiosati dallo scrivente tra ((( ))) ] e poi, considerati gli stessi commentare in modo scientifico secondo i canoni del diritto (anche quello negoziale: CCNL) italiano.
01 - FONTI
Seguono nell'ordine (dal più recente al meno recente in vigore):
- DL 19/2020 del 25.3.2020 in G.UFF. in pari data;
- DPCM 22.3.2020 più (v. ivi art. 2) “ ... cumulativamente (..) quelle di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020*** (...) i cui termini di efficacia, gia' fissati al 25 marzo 2020, sono (…) prorogati al 3 aprile 2020. ”; *** ergo più (v. DPCM 11.3):
- DL 18/2020 del 17.3.2020 in G.UFF. in pari data;
- Ordinanza Ministero Sanità 20.3.2020
- Direttiva n. 2/2020 del DFP registrata CdC 12.3.2020;
- DL 9/2020 del 2.3.2020 in G.UFF. in pari data.
Dl 19/2020
Art. 1 comma 2
“2. Ai sensi e per le finalita' di cui al comma 1, possono essere adottate*** (((***DA CHI? QUALE AUTORITA’ AMMINISTRATIVA???))), secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalita' di esso, una o piu' tra le seguenti misure:
s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attivita' indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente*** mediante il ricorso a modalita' di lavoro agile; (((*** IL LAVORO AGILE ERA EX DL 18/2020 ART 87 E RESTA ANCHE ORA “ la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:
a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.”.)))
gg) previsione che le attivita' consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessita' (((es. AUTOBUS, MA ANCHE PUBBLICI UFFICI APERTI AL PUBBLICO))), laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale; (((VALE ANCHE PER DIPENDENTI PUBBLICI LAVORANTI DI PERSONA = FISICAMENTE, CIOE’ NON DA REMOTO IN LAVORO AGILE !!!!)))
3. Per la durata dell'emergenza di cui al comma 1 (((31.7.2020))), puo' essere imposto lo svolgimento delle attivita' non oggetto di sospensione in conseguenza dell'applicazione di misure di cui al presente articolo, ove cio' sia assolutamente necessario per assicurarne l'effettivita' e la pubblica utilita', con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito, senza formalita', le parti sociali interessate.
Art. 2 - Attuazione (((??? semmai ADOZIONE = AUTORITA’ AMMINISTRATIVE/DI GOVERNO COMPETENTI ALL’ADOZIONE)))) delle misure di contenimento
1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti
il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia,
nonche' (((SENTITI))) i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ((( = non sono i Presidenti che adottano !!!!))
ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale.
I decreti di cui al presente comma possono essere altresi' adottati (((DAL PCDM))) su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia.
Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalita', i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630. (((SENZA CHE DI TALE ASCOLTO EVENTUALE RIMANGA TRACCIA SCRITTA ???)))
2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema necessita' e urgenza per situazioni sopravvenute le misure di cui all'articolo 1 possono essere adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. (((???MA CONTE NELLA CONFERENZA STAMPA DEL 24.3.2020 NON AVEVA DETTO CHE IN TALE CIRCOSTANZA I PRESIDENTI DELLE REGIONI POTEVANO…..CI HA RIPENSATO ED ATTRIBUITO IL POTERE AL SOLO MINISTRO DELLA SALUTE ??????))))
5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate ai sensi del presente decreto.
Art. 3 - Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale
1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni (((non i soli Presidenti di Regione ma anche altri organi regionali, pare)))), in relazione a
specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure u-l-t-e-r-i-o-r-m-e-n-t-e restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attivita' di loro competenza e senza incisione delle attivita' produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.
2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, ne' eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1. (((QUINDI UN MARGINE RESIDUALE LO HANNO !!!!)))
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresi' agli atti posti in essere per ragioni di sanita' in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente. (((NB già l’art. 35 del DL 9/2020, ora abrogato, recitava: Articolo 35 - Disposizioni in materia di ordinanze contingibili e urgenti. 1. A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali.))).
DPCM 22.3.2020
Art. 2 - Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonche' a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, gia' fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
DPCM 11.3.2020
Art. 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio azionale
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le seguenti misure:
[PUNTO INTEGRALMENTE SUPERATO DAL DL18/2020 art. 87] 6) Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 (((= e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie [NB:NON C’E’ SCRITTO ‘PREGRESSE’!!!], fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r)*; [*Ovvero: la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020] ))) e fatte salve le attivita' strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza (((DA SVOLGERSI IN PRESENZA FISICA)))), le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in (((MODALITA’))) forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali*** (((CIOE’ STABILISCE TUTTO LA PA !!!NESSUN ACCORDO***))) e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attivita' indifferibili da rendere in presenza.
[*** v. art. 18: 1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitivita' e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalita' di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
v. art. 19:1. L'accordo relativo alla modalita' di lavoro agile e' stipulato per iscritto ai fini della regolarita' amministrativa e della prova, e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresi' i tempi di riposo del lavoratore nonche' le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
2. L'accordo di cui al comma 1 puo' essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso puo' avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non puo' essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti puo' recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.]
7) In ordine alle attivita' produttive (((PRIVATE: ERA E RESTA RACCOMANDAZIONE ANCHE POST DL 18/2020: v. art. 39 in DL 18/2020))) e alle attivita' professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
Ministero della Salute – ordinanza del 22.3.2020
Art. 1 - Ulteriori misure urgenti di contenimento el contagio sull'intero territorio nazionale
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative (((NB: per i dipendenti pubblici il MODO ORDINARIO DI LAVORARE E’ IL LAVORO AGILE O SMART WORKING IN MODO/DI TIPO STRAORDINARIO))), di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
DL 18/2020
Articolo 63
(Premio ai lavoratori dipendenti)
1. 1. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. (((100:31=X:ai gg lavorati o 100:26=X:ai gg lavorati?))))
2. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e