D.LGS. 165/2001 ARTICOLI 52 E 28 POST DL. 80/2021 - NUOVE VERTICALIZZAZIONI PER GLI INTERNI: ORA ANCHE PER FUNZIONARI INTERNI ASPIRANTI DIRIGENTI. E LE VERTICALIZZAZIONI DELLA RIFORMA MADIA (ART. 22 CO. 15 DLGS 75/2017)?
I commi 1 e 3 dell’art. 3 del DL 80/2021 voluto dal Ministro Brunetta
D.LGS. 165/2001 ARTICOLI 52 E 28 POST DL. 80/2021 - NUOVE VERTICALIZZAZIONI PER GLI INTERNI: ORA ANCHE PER FUNZIONARI INTERNI ASPIRANTI DIRIGENTI. E LE VERTICALIZZAZIONI DELLA RIFORMA MADIA (ART. 22 CO. 15 DLGS 75/2017)?
Prime riflessioni a caldo, ma in ‘punto di diritto’ scritto, nelle more dei primi chiarimenti istituzionali, che arriveranno come al solito
28 Giugno 2021
I commi 1 e 3 dell’art. 3 del DL 80/2021 voluto dal Ministro Brunetta delineano il seguente nuovo quadro normativo, massimamente rispetto alle verticalizzazioni del personale delle Categorie su posti delle Categorie previsti in copertura dal cd. Piano del fabbisogno (norme dettate per le PPAA statali ma le resatnti si adeguano ex art. 27 del D.Lgs. 165/2001, anche perché trattandosi di norme del D.Lgs. 165/2001 hanno il valore ivi sancito dagli articoli 1 “3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. ” e 2 “..fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo.”.):
NUOVO QUADRO NORMATIVO (DIACRONICO)
D.Lgs. 75/2017 – art. 22 comma 15 (VERTICALIZZAZIONI ‘MADIA’) Personale delle Categorie |
D.Lgs. 165/2001 -Art. 52 comma 1-bis FOCUS SULLE VERTICALIZZAZIONI EX ART. 52 TUPI: ante DL 80/2021 (art. 3/1)
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DLgs. 165/2001 -Art. 52 comma 1-bis FOCUS SULLE VERTICALIZZAZIONI EX ART. 52 TUPI: post DL 80/2021(art. 3 co. 1) (VERTICALIZZAZIONI BRUNETTA 2021)
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DLgs. 165/2001 -Art. 28 comma 1-ter FOCUS SULLE VERTICALIZZAZIONI EX ART. 28 TUPI: post DL 80/2021 (art. 3 co. 3)
Accesso alla Dirigenza |
15. Per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalita' interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facolta' assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree (((INTERAMENTE))) riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non puo' superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno (((nei concorsi pubblici ut ex...))), utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacita' dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attivita' svolta e i risultati conseguiti, nonche' l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore. |
1-bis. (…) .
Le progressioni fra le aree avvengono t-r-a-m-i-t-e concorso pubblico (((ERGO: prove preselettive per ammissione; prove scritte/orali per graduatoria finale))), ferma restando la possibilita' per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. (((ERGO, a contrario, all’esterno va almeno il 50%)))
La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni (((?ultimi?))) costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore. (...).
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1-bis. (….) Fatta salva una riserva di almeno il 50* per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni (((ovviamente dei dipendenti di ruolo in servizio))) fra le aree avvengono (((*= ERGO anche relativamente al restante 50%))) t-r-a-m-i-t-e procedura comparativa (((NON PIU’ “CONCORSO PUBBLICO” CON RISERVA AGLI INTERNI MAX 50%... ???))) basata
sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli u-l-t-i-m-i tre anni di servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente. |
1-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire , destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (((v. già così ex art. 7 co. 4 DPR 70/2013))), ai fini di cui al comma 1, una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata (((=DEVE ESSERE o PUO’ ESSERE: essendo “non superiore a” = facoltativa!))), da ciascuna pubblica amministrazione al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e (((e)) che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale. Il personale di cui al presente comma è selezionato attraverso procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, che tengono conto della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, della tipologia e del numero degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali. A tal fine, i bandi definiscono le aree di competenza osservate e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti. A questo scopo, sono nominati membri di commissione professionisti esperti nella valutazione delle suddette dimensioni di competenza, senza maggiori oneri. |
La nuova formulazione del comma 1-bis dell’art. 52 cit. (v. sopra colonna III) se traguardata con il previgente (vedi sopra colonna II) certo non brilla per chiarezza espositiva: v. amplius infra.
Praticamente, al netto di una abrogazione tacita dell’art. 22 comma 15 del D.Lgs. 75/2017 (cd. Verticalizzazioni Madia2017) esperibili sino al 31.12.2022, sostanzialmente diverse dalle nuove verticalizzazioni Brunetta2021 e per ciò ritenute ancora in vita da chi scrive, DATO ipoteticamente il fabbisogno di coprire n. 10 posti di DO teorica da Funzionario D1 (il D3 come piede di ingresso è scomparso espressamente con il CCNL 21.5.2018), rispetto a detti 10 posti le aspirazioni degli interni dipendenti di categoria C1 come l’intedimento politico di valorizzare gli stessi sono così governate dal Legislatore centrale alla data del 23.06.2021:
> A) il 50% dei posti (n. 5 posti) deve essere destinata all’accesso dall’esterno (= concorso pubblico) ex art. 52 comma 1bis incipit D.Lgs. 165/2001, cui gli interni (alle PP.AA.) aspiranti partecipano senza alcuna riserva, insomma come esterni;
> B) max il 50% dei posti (o minor valore dato sottraendo quelli da coprirsi ut lett. C) a mezzo verticalizzazioni ex TUPI art. 52 comma 1bis (max. n. 5) ovvero (verticalizzazioni Brunetta2021):
- ‘tramite procedura comparativa’;(?1: differenze rispetto alle ‘procedure selettive’ ex art. 22 co. 15 D.Lgs. 75/2017 MADIA? Anche zero “PROVE”, pare! ?2: nell’ambito di un concorso pubblico, con riserva ma con necessità di avere almeno la sufficienza? Non sembra: è scomparso l’accenno all’ambito del “concorso pubblico” presente nel precedente comma 1bis! Mentre è pacifico che le verticalizzazioni Madia2017 sono un vero e proprio concorso interamente riservato agli inetrni, un concorso interno, con tanto di ‘prove’!)
- ? TITOLO DI STUDIO ? : la norma tace sul titolo che l’aspirante deve possedere per essere ammesso alla procedura comparativa;
- la comparazione deve basarsi su:
a) sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli u-l-t-i-m-i (((!!!Inequivoco))) tre anni di servizio,
b) sull'assenza di provvedimenti disciplinari,(((in assoluto? Solo i perfetti possono….)))
c) sul possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area,
d) nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.
> C) al massimo il 30% degli stessi (n. 3 posti: in tal caso quelli sub lett. B si riduce a n. 2) sono copribili a mezzo verticalizzazioni ‘Madia 2017’ ovvero:
- con ‘procedure selettive’; (? differenze rispetto alla ‘procedura comparativa’ art 52 Tupi? PROVE necessarie, pare!)
- ‘fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno.’
- caratterizzate da “.. prove volte ad accertare la capacita' dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti.”
- titoli valutabili ex lege:
a) la ‘valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni (((quali?))), l'attivita' svolta e i risultati conseguiti,...’
b) ‘nonche' l'eventuale superamento di precedenti (((quali?))) procedure selettive,’
I punti di domanda e le chiose critiche posti nelle annotazioni sopra tra ((( ))) ben possono essere fugati dagli interni regolamenti degli Enti in maniera chiara e fissa (è da escludersi che sia legittimo navigare a vista nei Bandi: cioè di bando in bando = eccesso di potere!). Meglio, comunque, che a fugarli sia il DFP e presto, si spera.
Le verticalizzazioni Madia2017 (concorsi interni!) prevedevano e continuano a prevedere delle “prove” necessarie! Le procedure comparative Brunetta2021 (art. 52 comma 1bis Tupi post DL 80/2021) non prevedono nessuna ‘prova’ obbligatoria ma solo valutazione di dati precostituiti e sembrano assolutamente svincolate da un concorso pubblico, mentre prima stavano, con lo strumento della ‘riserva’, dentro un concorso pubblico: chi interno non prendeva la sufficienza nelle prove d’esame era fuori, ora passa semplicemente se ha le carte in regola e migliori dei coleghi co-aspiranti alla verticalizzazione o cambio di Area (recte: Categoria, secondo la terminologia del CCNL)!
Ma con il nuovo articolo 28 del Tupi si ha addirittura cambio di status: da personale delle categorie (Macro-Area delle Categorie) si passa allo status dirigenziale! Novità esplosiva sol che si pensi che l’ARAN, con decisone sostanzialmente incostituzionale (v. art. 36 Cost., molto semplice!) ha sino ad ora negato la legittimità dell’attribuzione ad un Funzionario delle funzioni superiori dirigenziali:
RAL_1378_Orientamenti Applicativi
Ai fini della copertura di una posizione dirigenziale attualmente vacante sino alla formalizzazione definitiva di un nuovo incarico dirigenziale, è possibile attribuire la reggenza della suddetta posizione ad un funzionario della categoria D, in possesso dei requisiti di legge, con attribuzione del trattamento economico corrispondente alle funzioni dirigenziali che va a svolgere?
(((risposta)))
La soluzione prospettata non trova alcun fondamento nella vigente disciplina legale e contrattuale, relativa non solo alla dirigenza ma anche al personale delle categorie.
Infatti, si ipotizza una regolamentazione analoga a quella propria del conferimento delle mansioni superiori, di cui all’art.52 del D.Lgs.n.165/2001 ed all’art.8 del CCNL del 14.9.2000, estesa però anche alle “mansioni dirigenziali”.
In relazione alla particolare problematica esposta, in generale, si deve evidenziare che l’ARAN, per quanto di competenza, anche in passato, ha espresso sempre perplessità in ordine alla possibilità di affidare mansioni superiori di livello dirigenziale e di conferire incarichi dirigenziali a funzionari direttivi.
Alla base di tale posizione, sostanzialmente negativa, vi sono le seguenti motivazioni:
a) la disciplina legislativa delle mansioni superiori è contenuta nell’art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001, che, al comma 2, prevede la possibilità che “il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni superiori della qualifica immediatamente superiore”, senza chiarire espressamente se nel concetto di “qualifica” possa o no essere ricompresa anche la dirigenza;
b) il comma...