DOTAZIONE ORGANICA TEORICA E DOTAZIONE ORGANICA EFFETTIVA: IL DISTINGUO ANCORA ESISTE NELL’AMBITO DELLA TRASPARENZA DELLE PP.AA. EX D.LGS. 33/2013 E NON SOLO!
DOTAZIONE ORGANICA TEORICA E DOTAZIONE ORGANICA EFFETTIVA: IL DISTINGUO ANCORA ESISTE NELL’AMBITO DELLA TRASPARENZA DELLE PP.AA. EX D.LGS. 33/2013 E NON SOLO!
La questione degli incarichi dirigenziali ad interim sine die
20 Maggio 2024
Relativamente al Conto annuale 2023 (sul 2022) al seguente link del MEF https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2023/circolare_n_23_2023/ è rinvenibile la “Circolare dell'8 giugno 2023, n. 23 - Il conto annuale 2022 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165” e vi si legge quanto segue in termini illustrativi:
“Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato cura dal 1993, quale obbligo istituzionale, la rilevazione del “Conto annuale”, riguardante la consistenza del personale e le relative spese sostenute dalle Amministrazioni pubbliche.
Tali informazioni costituiscono la base informativa ufficiale per le determinazioni di Governo e Parlamento in materia di personale pubblico nonché, per espressa disposizione di legge, per la quantificazione dei costi dei rinnovi contrattuali.
La rilevazione, che fa parte dei flussi informativi del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), consente in particolare:
·alla Corte dei conti di redigere il referto annuale al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie impiegate dalle Amministrazioni pubbliche per le prestazioni lavorative del personale ai sensi dell'art. 60, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001 e di attuare gli specifici compiti di controllo in materia di contrattazione integrativa previsti dall'articolo 40 bis del medesimo decreto legislativo;
·al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di attuare, con riferimento al mondo del lavoro pubblico, i propri compiti di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica;
·al Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari interni e territoriali di effettuare il Censimento del personale degli enti locali (CePEL), previsto dall'art. 95 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
·ai soggetti istituzionalmente destinatari ai sensi del titolo V del d.lgs. n.165/2001 (Corte dei conti, Parlamento, Dipartimento della Funzione pubblica), di effettuare, per lo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza, analisi delle dinamiche occupazionali e di spesa del personale delle pubbliche amministrazioni.
L'indagine è censuaria e vi partecipano gli enti dell'aggregato “Pubblica amministrazione” destinatari delle disposizioni recate dal d.lgs. n.165/2001 in materia di ordinamento del lavoro pubblico.
Con l'art. 2, comma 10, del d.l. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge 125/2013, è stata prevista - con la sola eccezione degli organi costituzionali - l'estensione della rilevazione del costo del lavoro effettuato attraverso il Conto annuale anche agli enti inseriti nell'elenco Istat di cui all'art.1, comma 3, del d.lgs. 196/2009 (lista S13).
Le variabili rilevate sono:
lconsistenza e struttura del personale in servizio
lconsistenza del lavoro part-time e del lavoro flessibile
lassenze retribuite e non retribuite
lturn-over e mobilità
letà anagrafica e anzianità di servizio
ltitoli di studio
ldistribuzione geografica
lcosto del lavoro
lconsistenza ed utilizzo dei fondi per la contrattazione integrativa”
Che cosa si intende esattamente per “consistenza”e per “struttura” del personale in servizio ???
Rispettivamente:
a) per “consistenza” si intende forse la cd. DOTAZIONE ORGANICA EFEFTTIVA = I DIPENDENTI IN SERVIZIO E QUINDI P-A-G-A-T-I ? Ovvero la DOTAZIONE ORGANICA EFFETTIVA (DOE) ???
b) per “struttura” si intende forse il CONTENITORE ove sono collocati i dipendenti di cui alla lettera che precede e quindi la cd. (un tempo) DOTAZIONE ORGANICA TEORICA (DOT) ???
Ora, nel relativo Allegato (operativo = ISTRUZIONI) 2022 alla suddetta Circolare MEF 2023 (vedilo a questo link >>> ) i seguenti passaggi, ex pluribus, danno una risposta inequivoca ed identica ai due quesiti di cui sopra: ed è SI’ !!! Leggerli per credere:
64 |
Quanti LSU/LPU sono stati stabilizzati in soprannumero in deroga alla dotazione organica e al piano del fabbisogno di personale, ai sensi dell’art. 1 c. 495 della L. 160/2019? |
Comuni – Province – Città metropolitane – Unioni di comuni – Comunità Montane Gli enti, in risposta a tale domanda, dovranno indicare, per i soli LSU/LPU, il numero degli assunti soprannumerari in deroga a dotazione organica e a P.F.P. ex art. 1, comma 495 della legge 160/2019. |
Dirigente a tempo determinato in d.o.
Per gli enti soggetti alla normativa di cui al d.lgs. 267/2000, in tale qualifica vanno indicate le unità di personale reclutate ai sensi dell’art. 110, comma 1, che assunti con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, vanno a ricoprire posti in dotazione organica. Nelle stesse qualifiche vanno rilevate le altre figure similari previste da…
Alte specializzazioni in d.o.
Per gli enti soggetti alla normativa di cui al d.lgs. 267/2000, in tale qualifica vanno rilevate le unità di personale assunte ai sensi dell’art. 110, comma 1, con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato vanno a ricoprire posti in dotazione organica.
Approfondimenti
Nella scelta della qualifica dove far confluire il personale con cui sono stati stipulati contratti ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 267/2000 occorre tener presente se trattasi di personale interno e se va a coprire posti in dotazione organica o meno.
Nel caso in cui l’ente abbia conferito incarichi dirigenziali a tempo determinato per la copertura di posti in dotazione organica al proprio personale appartenente alla categoria D, il dipendente è collocato in aspettativa senza assegni dalla data di decorrenza dell’incarico; ai fini della compilazione del Conto annuale va registrato il passaggio nella tabella 4 in uscita dalla qualifica della categoria D ed in entrata nella qualifica dirigenziale a tempo determinato in d.o.
Se il contratto è stato stipulato al di fuori della dotazione organica occorre collocare il dipendente nelle qualifiche appartenenti alla macrocategoria “Altro personale” avendo cura di distinguere se trattasi di “Dirigenti fuori dotazione organica” o di “Alte specializzazioni fuori dotazione organica” registrandone il passaggio nella tabella 4.
Qualora, invece, i beneficiari di tali contratti siano esterni all’Amministrazione, occorre registrarne l’ingresso nella tabella 6 (assunzioni).
Per la sostituzione dei dirigenti assenti o per la temporanea copertura di posti vacanti si può ricorrere all’interim di altri dirigenti che l’ente ha già in organico, ovvero al riconoscimento della posizione organizzativa in assenza di qualifiche dirigenziali. Si rammenta che lo svolgimento di funzioni dirigenziali tramite il conferimento delle sole mansioni superiori con erogazione del relativo trattamento economico a un funzionario, senza l’attivazione delle procedure previste per la fattispecie, si manifesta come condizione di illegittimità tenuto conto della diversità delle “carriere” (Sentenza della Corte costituzionale 31 gennaio 2014, n. 17 sul giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 71).
Descrizione |
Riferimento CCNL / legge |
F00M - Incrementi trattamento economico fisso e continuativo derivanti da aumenti della dotazione organica* e relativa copertura (dei posti nuovi, n.d.r.) |
Art. 67, c. 2, lett. h) CCNL 16-18 |
F15K - Incrementi trattamento economico fisso e continuativo derivanti da nuove assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato operate su basi di sostenibilità finanziaria ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 34/2019 e relativi decreti attuativi |
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F16L - Incrementi trattamento economico fisso e continuativo derivanti da nuove assunzioni operate ai sensi di specifiche disposizioni di legge in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali e con copertura degli oneri a carico della legge medesima ivi compresi gli oneri per la retribuzione accessoria (Art. 11, c. 1, lett. b) DL 135/2018) |
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F10K - Armonizzazione retribuzione accessoria personale provinciale transitato nelle regioni a statuto ordinario |
Art. 1, c. 800, legge n. 205/2017 |
Personale non dirigente
COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER LE CATEGORIE B, C e D
A. Risorse fisse
Descrizione |
Riferimento CCNL / legge |
F03N - Unico importo consolidato 2017 |
Art. 63, c. 1 CCNL 16-18 |
F10W - Incremento 0,1% del monte salari 2015 del personale B, C e D a decorrere dal 2019 |
Art. 63, c. 2, lett. f) CCNL 16-18 |
F03S - Retribuzione individuale di anzianità del personale B, C e D cessato anno precedente, misura intera |
Art. 63, c. 2, lett. a) CCNL 16-18 |
F03O - Incremento derivante da corrispondente e stabile riduzione delle risorse per lavoro straordinario ex art. 86 CCNL 06-09 |
Art. 63, c. 2, lett. b) CCNL 16-18 |
F03T - Incrementi trattamento economico fisso e continuativo derivanti da aumenti della dotazione organica B, C e D e relativa copertura |
Art. 63, c. 2, lett. d) CCNL 16-18 |
F16L - Incrementi trattamento economico fisso e continuativo derivanti da nuove assunzioni operate ai sensi di specifiche disposizioni di legge in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali e con copertura degli oneri a carico della legge medesima ivi compresi gli oneri per la retribuzione accessoria (Art. 11, c. 1, lett. b) DL 135/2018) (*) |
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F03U - Risorse corrispondenti ai differenziali stipendiali del personale B, C e D cessato dal servizio anno precedente (misura intera su base annua) |
Art. 63, c. 2, lett. e) CCNL 16-18 |
Ai voglia, dunque, i teorici governativi e non solo a scrivere quanto al Piano del fabbisogno del personale (da inserirsi tra l’altro intra PIAO ogni anno) che la DOTAZIONE ORAGANICA TEORICA è concetto superato, nel senso che le PA non lo utilizzano più in quanto: “Con l’art. 6 ter del D.Lgs. 165/2001 (introdotto dall’articolo 4, comma 3, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75) il legislatore ha, inoltre, gettato le basi per il superamento del sistema tradizionale delle dotazioni organiche e la sua sostituzione con il piano triennale del fabbisogno.” come rilevava già dal 2018 la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nella deliberazione del 20 dicembre 2018, n. 548 nel rispondere ad un sindaco che chiedeva se fosse possibile effettuare lo scorrimento di una graduatoria esistente (approvata nell’anno 2008), in caso di esito negativo della mobilità volontaria ed obbligatoria, di personale di categoria B3, pur non avendo posti in disponibilità nella precedente dotazione organica, ma riclassificando un posto vacante attualmente presente nella dotazione organica teorica in categoria...