IL PRINCIPIO - INDIGESTO - DI SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO/CONTROLLO POLITICO E GESTIONE TECNICA DEI DIRIGENTI/FUNZIONARI APICALI O DELEGATI NELLE PP.AA. ITALIANE
Violarlo può costare penalmente caro al politico ‘pubblico ufficiale’.
IL PRINCIPIO - INDIGESTO - DI SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO/CONTROLLO POLITICO E GESTIONE TECNICA DEI DIRIGENTI/FUNZIONARI APICALI O DELEGATI NELLE PP.AA. ITALIANE
Violarlo può costare penalmente caro al politico ‘pubblico ufficiale’.
23 Gennaio 2020
Qualunque inoccupato aspirante-dipendente pubblico che si prepara per sostenere i pubblici concorsi per qualunque livello e qualunque profilo apprende e deve saper declinare il principio di separazione di cui al titolo del presente articolo.
Di che si tratta? La risposta, come sempre, è bene darla citando la definizione che eventualmente la legge dà: invero nel caso di specie non si tratta di un principio costruito ed applicato dalla Magistratura giudicante ma espressamente normato e quindi, rifuggendo dalle solite pseudo-slides espositive di certi relatori che nient’altro fanno che parafarasare (male/parzialmente) i testi normativi (perdi più senza il buon gusto accademico di citarne esattamente gli estremi), la legge devesi citare: ovvero l’intero art. 4 del D.Lgs. 165/2001 unitamente al non leggibile (a cascata) artt. 5 commi 1 e 2 e art. 6 comma 1 del medesimo D.Lgs.:
Articolo 4 - Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità
1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti (((IN SINTESI: INDIRIZZO E CONTROLLO))). Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. (((IN SINTESI: GESTIONE TECNICA)))
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle di rette dipendenze dell’organo di vertice dell’ente.
Articolo 5
Potere di (((MACRO/MICRO))) organizzazione
1. Le amministrazioni pubbliche (((GLI ORGANI POLITICI ESECUTIVI : LE GIUNTE !!!))) assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.
2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro (((CD. MICRO ORAGANIZZAZIONE: A LIVELLO DI SINFGOLO SERVIZIO/UNITA’ OPERATIVA=UFFICIO))), nel rispetto del principio di pari opportunita', e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli ufficisono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione (((= DIRIGENTI/FUNZIONARI APICALI se non c’è Dirigenza))) con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all’ articolo 9.
Articolo 6
(((MACRO))) Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale (1)
1. Le amministrazioni pubbliche (((GLI ORGANI POLITICI ESECUTIVI : LE GIUNTE !!!))) definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalita' indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.”
Sono così chiari - anche con l’ausilio delle chiose tra ((( ))) – che non necessitano di spiegazioni! Ebbene: sicuramente anche quanti si candidano e/o aspirano a fare il Sindaco/Presidente della Regione o l’Assessore comunale/regionale, benchè per legge non deve aver alcun titolo (di studio) abilitante deve conosce e rispettare tale fondamentale principio.
Insomma: qualunque ‘aspirante’ politico o qualunque amministratore pubblico ‘attivo’ (governante), di qualunque PA (grandissima, media, piccolissima: es. il Comune da 1000 abitanti!) non può ignorare (e non rispettare) questi tre articoli del D.Lgs. 165/2001 (nel TUAL=D.Lgs. 267/200° per gli EE.LL. stanno scritti gli stessi concetti e comunque al D.Lgs. 165/2001 il TUAL rinvia!!!) e tanto più il politico è acculturato in diritto (si pensi ad un Avvocato per esempio o ad un pubblico dipendente che aspira a fare il politico) tanto maggiore è/deve essere l’aspettativa che tale principio di separazione sia rispettato.
In fondo a ben vedere, se si leggono gli articoli di legge normanti le competenze amministrative ‘individuali’ ad esempio di un Assessore di E.L. si noterà come a questi, individualmente, la legge non dà alcuna prerogativa gestioanle, ma conta e rileva solo quale membro della Giunta: fuori dalla Giunta ‘non conta nulla’ = non ha titolo (legale) alcuno per incidere sulla gestione dell’Ente per la parte di competenza del singolo assessorato! Vedasi l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000: quando mai un Assessore ha titolo per ingerirsi nella gestione tecnica (singola pratica)?
E invece no! Accade spesso, massimamente nelle piccole PP.AA. con ranghi tecnici ridotti o inesperti/timorosi/ricattabili ma anche in quelle grandi, che si vedono stranamente lavorare per la ‘gestione’ troppo spesso a ‘braccetto’ (sulla stessa scrivania: fianco a fianco) Sindaco, Assessore e Consigliere! Capita addirittura costoro producano la bozza ‘base’ di un adottando atto tecnico-gestionale - ad esempio in materia di appalti o peggio ancora la bozza di un adottando Regolamento – fornita ab externo da consulente lavorante gratuitamente per l’Amministrazione al governo ! – con caldo invito al tecnico malcapitato di ‘farla propria’. Spesso seguono telefonate, incontri, riunioni a tavoli ‘misti’: che sono la plastica dimostrazione (prova) della lesione di detto principio di separazione. Ovviamente poi può anche accadere che certe espresse pressioni vengano anche esplicitate dai privati cittadini (quelli i cui interessi sono stati coltivati da detti politici e/o da certi giuristi gratuiti)!
Quando le cose vanno male per via dell’operato della Magistratura inquirente ecco che sulla stampa viene data la notizia che il dato dipendente pubblico o il dato cittadino è indagato per CORRUZIONE, mentre il politico che - incautamente? Dolosamente? - ‘ci ha messo il becco venga contestata una rosa di reati quali: l’abuso di ufficio, falsità materiale e ideologica in atti pubblici, turbata libertà degli incanti e in materia ambientale.
Desta però perplessità un fatto, leggendo certa cronaca giudiziaria preprocessuale ed anche processuale, inclusa la linea di difesa che da subito in politico (coinvolto direttamente o meno ma comunque dell’ente) dispiega: l’assenza in capo ai politici indagati che pare evidente sapessero della condotta penalmente rilevante del tecnico della citazione/del capo di imputazione per Omessa denuncia ex art. 361 c.p.!
E già: perché? Ovvero: ammesso che il politico coinvolto nelle indagini quale correo sia totalmente estraneo alla condotta penalmente illecita del pubblico dipendente corrotto, non è forse vero che il Sindaco/l’Assessore è un Pubblico Ufficiale? Se aveva sotto gli occhi e/o nelle orecchie la condotta penalmente illecita del dipendente nell’esercizio della sua funzione di ‘controllo’ e massimamente perché ‘pubblico ufficiale’, perché non ha fatto la denuncia cui l’art. 361 del c.p.p. prevede come doverosa tanto da far scaturire un reato dalla sua omissione ???
Quanto allo status/qualifica certo/indubbia di Pubblico Ufficiale di Sindaco/Assessore vedasi l’ottimo CAPITOLO II LE QUALIFICHE SOGGETTIVE DI PUBBLICO UFFICIALE ED INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO- Corte Suprema di Cassazione – Ufficio del Massimario e del Ruolo - Servizio Penale di Maria meloni su