IL RISCHIO COVID2019 LEGITTIMA L’IMPOSIZIONE DI FERIE AI LAVORATORI CHE RIFIUTANO IL VACCINO
L’ART. 2087 C.C. PREVALE SULL’ART. 2109 C.C. E SULL’ART. 42 DEL TUSL.
IL RISCHIO COVID2019 LEGITTIMA L’IMPOSIZIONE DI FERIE AI LAVORATORI CHE RIFIUTANO IL VACCINO
a cura di Riccardo Lasca
29 Marzo 2021
Sommario:
00 – Preambolo e IL FATTO/RICORSO EX ART 700 CPC
01 - ESTRATTI DELLA MOTIVAZIONE
02 – Conclusioni: PRINCIPI DI DIRITTO - PROBLEMI.
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00 – Preambolo e IL FATTO/RICORSO EX ART 700 CPC
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Belluno chiude l’ordinanza n. 12 del RG del 19.03.2021 rilevando che “attesa l’assenza di specifici precedenti giurisprudenziali,” sussistono quindi “le condizioni di cui all’art. 92 co. II c.p.c. per compensare le spese processuali.”.
Vediamolo allora questo nuovo caso giurisprudenziale su cui la Magistratura del Lavoro di primo grado si è appena pronunciata in Italia, ripassando così alcuni fondamentali articoli di legge per la gestione del PESONALE DIPENDENTE DELLE PP.AA. (ma anche dei datori di lavoro PRIVATI): esattamente gli artt. 2087 e 2109 c.c. e gli artt. 41 e 42 del D.Lgs. 81/2008 (TUSL).
IL FATTO/RICORSO EX ART 700 CPC
Il tutto ha inizio quando alcuni operatori alle dipendenze di una RSA rifiutano di sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid2019 (disposta dal datore di Lavoro su input del Medico competente ex art 41 D.Lgs. 81/2008: TUSL, mentre altri colleghi e probabilmente molti degenti no: il vaccino lo assumono.
Quindi il medico del lavoro (cd. Medico Competente) dopo averli sottoposti a visita (ex art 41 TUSL, probabilmente comma 2 lettera a) “2. La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;”) li dichiara inidonei al servizio. Il datore di lavoro procede quindi alla loro sospensione mettendoli in "ferie retribuite.", anziché – probabilmente non avendo modo di percorrere tale alternativa – fare quello che l’art. 42 impone : “Articolo 42 - Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica:
1. Il datore di lavoro, (….), attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.”. Insomma, così facendo il datore deve tutelare la salute dei dipendenti riottosi al vaccino: tale comportamento ricade dentro l’alveo dell’art. 2087 c.c..
I lavoratori, tutti appartenenti al personale sanitario, presentano quindi un ricorso d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c., al fine di sentir accertare e dichiarare l’illegittimità della condotta del datore che, a seguito del loro rifiuto di sottoporsi al vaccino anti-COVID2019, li ha posti in ferie d’ufficio, impedendo così loro di scegliere – in prima istanza – il periodo in cui goderle ex art. 2019 c.c..
Ora, al di là del fatto che le ferie retribuite, cui è ricorso il datore di lavoro pubblico nel caso di specie, non sono illimitate e che quindi a breve il caso avrà de facto altri sviluppi sul luogo di lavoro (RSA) e che i licenziamenti anche per giusta causa sono al momento bloccati per legge, vediamo quali ragionamenti segue e quali motivazioni adotta in punto di diritto il Magistrato del Lavoro per respingere il ricorso dei dipendenti riottosi alla vaccinazione anti-COVID2019, in questo caso non obbligatoria per legge ad hoc - direttamente - ma solo indirettamente per indicazione del Medico Competente - che mutua tale potere dal D.Lgs. 81/2008 - ai sensi del DVR aggiornato al rischio COVIS 2019 cui il datore di lavoro si è adeguato chiedendo ai lavoratori tutti di vaccinarsi.